Ordinanza n. 222/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 446legge 479/1999
- art. 33legge 479/1999
usata come parametro
citata
- art. 446Codice di procedura penale
- art. 3Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1,
del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 33, comma
1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento
giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente,
di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della
professione forense), promosso nell'ambito di un procedimento penale,
dal tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il 21 dicembre 2000,
iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 21 dicembre 2000 il tribunale di
La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di
procedura penale - nel testo modificato dall'art. 33, comma 1,
lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante, tra
l'altro, "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di
procedura penale" - nella parte in cui non fa salva nei giudizi in
corso, nei quali il rinvio a giudizio è stato disposto prima
dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 (2 gennaio 2000),
la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino
alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
che il tribunale rimettente - premesso che l'imputato, al
quale il decreto che dispone il giudizio era stato notificato
nel settembre 1999, ha avanzato richiesta di applicazione della pena
nella fase degli atti introduttivi al dibattimento - rileva che la
richiesta è inammissibile in quanto l'art. 446 cod. proc. pen., come
modificato dall'art. 33 della legge n. 479 del 1999, non consente
più, in assenza di una normativa transitoria che ne regoli
l'applicabilità ai processi pendenti e alla stregua del principio
tempus regit actum di presentare richiesta di patteggiamento sino
alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
che, a parere del giudice a quo la preclusione alla
proponibilità in dibattimento della richiesta di applicazione della
pena, in quanto immediatamente applicabile ai procedimenti in corso,
violerebbe l'art. 3 Cost., frustrando irragionevolmente ogni
affidamento sulla certezza del diritto, e determinerebbe una
ingiustificata diversità di trattamento tra imputati a seconda che
la prima udienza dibattimentale sia stata fissata per una data
antecedente o successiva rispetto al 2 gennaio 2000;
che tale disciplina, rappresentando un ingiustificato
mutamento delle regole nel corso del processo, violerebbe quindi
l'art. 24 Cost., in quanto l'imputato è privato della facoltà di
presentare richiesta di applicazione della pena senza essere stato in
condizione di conoscere il termine entro il quale avrebbe dovuto
formularla;
che, infine, l'immediata operatività della preclusione
violerebbe l'art. 25 Cost., in quanto l'anticipazione della scadenza
del termine per la presentazione della richiesta di applicazione
della pena al momento in cui sono formulate le conclusioni
nell'udienza preliminare comporterebbe, nei procedimenti già
pendenti nella fase del giudizio, l'introduzione con efficacia
retroattiva di un termine di decadenza che incide su aspetti
sostanziali del trattamento penale, quali il contenuto e gli effetti
della sentenza di condanna e la quantificazione della pena;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che oggetto della questione di legittimità
costituzionale è la immediata operatività della disciplina dei
termini di decadenza per la presentazione della richiesta di
applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999,
n. 479, con riferimento alla ipotesi di rinvio a giudizio a seguito
di udienza preliminare;
che il rimettente lamenta che i nuovi termini di decadenza,
in assenza di un'apposita disciplina transitoria, si applicano, in
base al principio tempus regit actum indiscriminatamente ad ogni
situazione processuale in corso, e hanno, quindi, efficacia
retroattiva;
che alla stregua del testo originario dell'art. 446, comma 1,
cod. proc. pen. le parti potevano formulare la richiesta di
applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, mentre, dopo le modifiche introdotte
alla disposizione in esame dall'art. 33, comma 1, lettera a), della
legge n. 479 del 1999, la richiesta deve essere formulata sino alla
presentazione delle conclusioni del pubblico ministero e dei
difensori nell'udienza preliminare, a norma degli artt. 421, comma 3,
e 422, comma 3, cod. proc. pen;
che la questione è stata sollevata con riferimento a una
situazione processuale in cui la nuova disciplina è entrata in
vigore (il 2 gennaio 2000) in un momento compreso tra la data della
citazione a giudizio e la data della celebrazione del dibattimento;
che l'interpretazione del principio tempus regit actum da cui
muove il rimettente comporterebbe che, in tale situazione, i nuovi
termini di decadenza per la formulazione della richiesta di
applicazione della pena dovrebbero ritenersi già consumati, con la
conseguenza paradossale che l'imputato, rinviato a giudizio in
presenza di un quadro normativo che gli consentiva di formulare
richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento, nel momento della celebrazione del
dibattimento stesso si troverebbe, in base alla nuova disciplina
applicata con effetti retroattivi, nell'impossibilità di formulare
la richiesta, essendo i relativi termini già scaduti;
che identiche questioni di costituzionalità, sollevate dal
medesimo rimettente, sono state dichiarate manifestamente infondate
con le ordinanze nn. 127 del 2001 e 560 del 2000, in base al rilievo
che "le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla
disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del
giudizio, ed ai rapporti tra tali fasi processuali - in particolare,
per quanto qui interessa, alle modalità introduttive e alla sede di
celebrazione dei procedimenti speciali - hanno anche determinato la
trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la
formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro
anticipazione a momenti precedenti il dibattimento, nell'ottica di un
diverso bilanciamento tra incentivazione dei riti alternativi ed
esigenze di più economica e razionale utilizzazione delle risorse
processuali";
che, quindi, "anche in mancanza di qualsiasi norma
transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le
fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del
giudizio dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata
disciplina dei procedimenti speciali, conduce necessariamente ad
escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare
procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo
già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in
vigore della legge n. 479 del 1999";
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di La
Spezia con l'ordinanza in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte