Ordinanza n. 223/1985
Altra decisione · depositata il 25/07/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 392/1982
- art. 69legge 392/1982
- art. 71legge 392/1982
- art. 67Legge sull’equo canone
- art. 71Legge sull’equo canone
- art. 27-terlegge 392/1978
- art. 69legge 392/1978
- art. 1d.l. 778/1977
- art. 1d.l. 77/1978
- art. 1d.l. 298/1978
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 4legge 19/1963
- art. 1legge 19/1963
citata
- art. 1d.l. 12/1985
- art. 1legge 28/1977
- art. 1legge 928/1977
- art. 1legge 220/1978
- art. 1legge 298/1978
- art. 27Legge sull’equo canone
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27,
terzo comma, 69, sesto e settimo comma, 71, legge 27 luglio 1982, n.
392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani); articolo unico,
terzo comma, legge 21 febbraio 1977, n. 28; art. 1 decreto-legge 28
ottobre 1977, n. 778, conv. in legge 23 dicembre 1977, n. 928; art. 1
decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, conv. in legge 24 maggio 1978, n.
220; art. 1 decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298; artt. 1 e 4 legge 27
gennaio 1963, n. 19, promossi con le seguenti ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 20 marzo 1981 dalla Corte d'appello di
Bologna nel procedimento civile vertente tra Nanni Vincenzo e s.a.s.
Immobiliare Borello e Pilato Sisto contro Rosi Umberto ed altro,
iscritte ai nn. 364 e 468 del registro ordinanze 1981 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 276 e 297 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal Pretore di Montefiascone
nel procedimento civile vertente tra Bellacanzone Amanzio e Salviani
Cesare, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'anno 1982;
3) due ordinanze emesse il 7 gennaio 1982 e il 15 marzo 1984 dal
Tribunale di Forlì nei procedimenti civili vertenti tra Maioli Pietro
e Arcangeli Giuseppina, e Bertoni Roberto ed altro e Angeri Maria ed
altro, iscritte ai nn. 127 del registro ordinanze 1982 e 805 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 199 dell'anno 1982 e 307 dell'anno 1984;
4) ordinanza emessa il 5 marzo 1984 dal Tribunale di Imperia nel
procedimento civile vertente tra Pilati Americo e Gastaldi Delfina ed
altri, iscritta al n. 860 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241/bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Nanni Vincenzo, di Rossi Serafino
e Umberto e di Gastaldi Delfina, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che con citazione del 1 aprile 1976 la s.a.s. Immobiliare
Borello conveniva davanti al Tribunale di Bologna Nanni Vincenzo per
sentir dichiarare che il contratto d'affitto di un'azienda alberghiera,
stipulato col medesimo Nanni, sarebbe cessato il 21 febbraio 1977, non
applicandosi gli artt. 27, 67 e 71 l. 27 luglio 1978 n. 392;
che, costituitosi il convenuto, la domanda veniva accolta con
sentenza del 3 marzo 1979;
che il soccombente proponeva appello e la Corte con ordinanza del
20 marzo 1981 (reg. ord. n. 364 del 1981), rilevato che nella specie
l'attività alberghiera era stata iniziata dal conduttore, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art 27 terzo comma,
richiamato dai successivi artt. 67 e 71, e dell'art. 69 sesto e settimo
comma l. 27 luglio 1978 n. 392, nonché dell'art. un. l. 21 febbraio
1977 n. 28, dell'art. 1 d.l. 28 ottobre 1977 n. 778 conv. nella l. 23
dicembre 1977 n. 928, dell'art. 1 d.l. 30 marzo 1978 n. 77 conv. nella
l. 24 maggio 1978 n. 220 e dell'art. 1 d.l. 24 giugno 1978 n. 298, in
riferimento all'art. 3 Cost.;
che secondo la Corte le sopra citate disposizioni della l. n. 392
del 1978 prendevano in considerazione gli affitti di immobile destinato
ad albergo, "anche se ammobiliato" (art. 27), accordando una tutela
particolarmente intensa all'affittuario; tutela, per contro, esclusa
per i contratti di affitto di azienda alberghiera;
che il diverso trattamento poteva, a giudizio della Corte,
ritenersi in contrasto col principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost., considerata l'impossibilità di distinguere con criteri
ragionevoli ed obiettivi gli affitti di immobile adibito ad albergo,
tanto più se ammobiliato, dagli affitti di azienda alberghiera;
che la detta impossibilità di distinguere, in particolare quando
l'azienda era di nuova formazione e l'impresa veniva quindi iniziata
dall'affittuario, induceva la Corte a sollevare, in riferimento agli
artt 3 e 35 Cost., anche una seconda questione di legittimità
costituzionale, relativa agli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963 n. 19, i
quali attribuiscono al conduttore il diritto a compenso per la perdita
dell'avviamento nel caso di cessazione dell'affitto di immobile
destinato all'esercizio di impresa commerciale e non anche nel caso di
cessazione dell'affitto di azienda;
che la medesima Corte sollevava le stesse questioni con ordinanza
del 20 marzo 1981, relativa egualmente ad un rapporto in cui
l'attività alberghiera era stata iniziata dal conduttore (reg. ord. n.
468 del 1981), mentre il Pretore di Montefiascone con ordinanza del 4
dicembre 1981 (n. 105 del 1982), il Tribunale di Forlì con ordinanza
del 7 gennaio 1982 e del 15 marzo 1984 (nn. 127 del 1982 e 805 del
1984), nonché il Tribunale di Imperia con ordinanza del 5 marzo 1984
(n. 860 del 1984), sollevavano soltanto la prima questione, ossia
quella relativa all'art. 27, terzo comma, l. n. 392 del 1978;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva sostenendo
l'inammissibilità delle questioni relative alle disposizioni
vincolistiche precedenti la l. n. 392 del 1978, non più applicabili
per effetto dell'abrogazione conseguente all'art. 84 della medesima, e
sostenendo altresì la non fondatezza di tutte le questioni, essendo
giustificata, e possibile in sede di mera interpretazione, la
distinzione tra affitto di immobile adibito ad impresa e affitto di
azienda, solo quest'ultima comprensiva del bene giuridico costituito
dall'avviamento;
che a queste richieste aderivano i locatori Rossi Serafino ed
Umberto (causa n. 468 del 1981) e Gastaldi Delfina (n. 860 del 1984);
che il conduttore Nanni Vincenzo (causa n. 364 del 1981) si
costituiva aderendo alle argomentazioni svolte dalla Corte d'appello di
Bologna.
Considerato che per l'analogia delle questioni i giudizi debbono
essere riuniti;
che nelle more di essi è sopravvenuto il d.l. 7 febbraio 1985 n.
12, il cui art. 1, nel comma 9 septies introdotto dalla legge di
conversione 5 aprile 1985 n. 118, dispone: "Si ha locazione di
immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attività
alberghiera sia iniziata dal conduttore"; mentre il comma 9 octies
prevede che la norma ora riportata "si applica comunque a tutti i
rapporti di locazione alberghiera in atto all'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto";
che pertanto è necessario che i giudici a quibus procedano ad un
nuovo esame delle questioni alla stregua delle citate, nuove
disposizioni di legge, onde valutare se persista la rilevanza delle
questioni stesse nei giudizi in corso davanti a loro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bologna,
ai Tribunali di Forlì e di Imperia ed al Pretore di Montefiascone onde
procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni nei giudizi
in corso davanti a loro, secondo il sopravvenuto art. 1 d.l. 7 febbraio
1985 n. 12, nei commi 9 septies e octies introdotti dalla legge di
conversione 5 aprile 1985 n. 118.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte