Ordinanza n. 223/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/04/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36legge 1397/1960
usata come parametro
citata
- art. 4legge 1397/1960
- art. 12legge 155/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.36, secondo
comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione
obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali),
in relazione all'art. 4 della stessa legge, promosso con ordinanza
emessa il 3 ottobre 1989 dal Pretore di Grosseto nel procedimento
civile vertente tra Canini Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 691 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 ottobre 1989, in un
procedimento civile vertente tra Canini Mario e l'I.N.P.S., il
Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre
1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per
esercenti attività commerciali), "nella parte in cui dispone che in
caso di denunce di cessazione dell'attività commerciale effettuate
oltre i termini di cui all'art. 4 e in caso di accertamento di
ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi
afferenti l'anno solare in corso", in riferimento agli artt. 3 e 38
Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, rilevando l'intervenuta abrogazione
della norma impugnata ad opera dell'art. 12 della legge 23 aprile
1981, n. 155, ha già dichiarato non fondata identica questione con
sentenza n. 165 del 1990;
che pertanto, non rinvenendosi motivi o argomenti nuovi o
comunque tali da modificare il proprio orientamento, va dichiarata la
manifesta infondatezza della sollevata questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre
1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per
esercenti attività commerciali), in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte