Ordinanza n. 223/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 403 (recte:
402), comma 4, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) nella parte
in cui rinvia all'art. 2, numero 2, ultimo comma, del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza
emessa il 6 giugno 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Calcabrina
Olga contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta
al n. 777 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento del
provvedimento di esclusione dal concorso magistrale bandito con D.M.
20 dicembre 1994, il tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione di Latina, con ordinanza emessa il 13 agosto 1997, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 34 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 403
(recte: 402), comma 4, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado) nella parte in cui rinvia all'art. 2, n. 2, ultimo comma del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
che le norme sono sospettate d'illegittimità costituzionale
nella parte in cui si richiama, per quanto concerne i concorsi per il
reclutamento nelle scuole statali, il limite di età minimo del
compimento del diciottesimo anno di età, da possedere alla data di
scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione al
concorso, ordinariamente prescritto per l'accesso agli impieghi
civili dello Stato;
che, a parere del giudice a quo, le norme impugnate si pongono in
contrasto con l'art. 3 e 97 della Costituzione in quanto del tutto
irrazionalmente, senza il rispetto del canone di imparzialità
dell'amministrazione, viene richiesto per la partecipazione al
concorso lo stesso requisito del raggiungimento della maggiore età
riferito all'effettiva costituzione del rapporto di pubblico impiego,
violando, altresì, oltre il diritto all'inserimento nel lavoro di
cui all'art. 4 della Costituzione, il principio recato dall'art. 34
della Costituzione dal momento che si procrastina l'ingresso nel
pubblico impiego a colui il quale abbia conseguito, in conformità
all'ordinamento scolastico e nei termini di legge, il titolo di
studio specifico;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione richiamandosi alla
sentenza n. 466 del 1997 di questa Corte ed alle argomentazioni ivi
svolte per contrastare le pressoché identiche prospettazioni del
tribunale amministrativo della Sicilia.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondate le
medesime questioni, osservando che rientra nella discrezionalità del
legislatore stabilire i requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi
e che, al fine di coniugare uniformità di trattamento e
semplificazione nella verifica, non è irragionevole la previsione di
un riferimento temporale uniforme per la data di possesso dei
requisiti per l'accesso a pubblico concorso;
che va del pari esclusa la violazione dell'art. 34 della
Costituzione in considerazione della estraneità della materia
rispetto ai requisiti di età per l'accesso ai concorsi pubblici, in
quanto in possesso del titolo di studio richiesto non esclude che il
legislatore possa prescrivere altri "requisiti stabiliti dalla legge"
(art. 51 della Costituzione);
che non è irragionevole che il legislatore per il perseguimento
del buon andamento dell'amministrazione e per le esigenze delle sfere
di responsabilità proprie di chi esercita una funzione pubblica
(art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione) pretenda una
"compiuta maturità in un settore delicato come l'insegnamento nella
scuola pubblica";
che il giudice a quo non propone ulteriori argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati o comunque tali da indurre ad un
diverso scrutinio di costituzionalità;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara, la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 403 (recte: 402), comma 4, del d.lgs. 16
aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado) nella parte in cui rinvia all'art. 2, numero 2,
ultimo comma del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte