Ordinanza n. 223/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 829/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato),
promossi con ordinanze emesse il 5 gennaio 1998 dal pretore di Verona
nel procedimento civile vertente tra Nottegar Flavio ed altri e
l'Ente Fer- rovie dello Stato s.p.a., iscritta al n. 97 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998 e il 24 giugno 1998 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Gagino
Pierina ed altro e l'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a., iscritta al n.
670 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile - promosso dai
coeredi legittimi, anche in rappresentazione, di un dipendente delle
Ferrovie dello Stato, onde ottenere, pur essendo tutti economicamente
autosufficienti, il pagamento dell'indennità di buonuscita dovuta al
proprio autore, deceduto in servizio il 14 novembre 1986 - il pretore
di Verona, con ordinanza emessa il 5 gennaio 1998, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma,
della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di
previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato), "nella parte in cui esclude il diritto
all'erogazione dell'indennità di buonuscita ai fratelli e alle
sorelle laddove non permanentemente inabili a proficuo lavoro, ovvero
di età superiore a 21 anni, non conviventi e non a carico";
che, secondo il rimettente Pretore, in ragione dell'identità di
natura fra l'indennità di buonuscita del dipendente delle Ferrovie
dello Stato e quella corrisposta al dipendente statale, erogata ai
superstiti senza alcuna limitazione, la norma impugnata si pone in
contrasto con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di
trattamento fra i superstiti di dipendenti statali e di dipendenti
delle Ferrovie dello Stato;
che nel corso di un giudizio di appello - avverso la sentenza con
cui il primo giudice aveva rigettato la domanda proposta dalla madre
e dal fratello (non conviventi né a carico) di un dipendente delle
Ferrovie dello Stato, per il pagamento dell'indennità di buonuscita
dovuta al proprio congiunto, deceduto in servizio il 9 febbraio 1995
- il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 24 giugno 1998, ha
a sua volta sollevato questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 16 della legge n. 829 del 1973, "nella parte in cui
esclude il diritto a percepire l'indennità di buonuscita gli
ascendenti e i fratelli e sorelle se non conviventi e a carico del
dipendente morto in servizio";
che, secondo il Tribunale rimettente, la norma impugnata si pone
in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., poiché - stante la natura
retributiva e non previdenziale di tale indennità - appare
ingiustificata ed irragionevole la disparità di trattamento tra i
dipendenti della società Ferrovie dello Stato e quelli di altre
società, enti pubblici o Stato, attesa la sostanziale omogeneità di
natura e funzione delle relative prestazioni; b) con l'art. 36 Cost.,
in quanto la citata natura retributiva impone che la disciplina non
debba ledere il principio di proporzionalità rispetto alla quantità
e qualità del lavoro prestato in servizio dal de cuius e della
sufficienza alle esigenze di vita.
Considerato che i giudizi, essendo vertenti sulla stessa normativa,
censurata sulla base di analoghe considerazioni e con riferimento a
parametri in parte coincidenti, possono essere riuniti e
congiuntamente decisi;
che questa Corte, superando l'iniziale affermazione del carattere
meramente previdenziale del complesso dei trattamenti di fine
rapporto nel settore pubblico, ne ha definitivamente riconosciuto
l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una
concorrente funzione previdenziale (v. sentenze n. 243 e n. 99 del
1993), sottolineando come il relativo trattamento faccia parte
integrante del patrimonio del de cuius e costituisca una porzione del
compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene
differita, appunto in funzione previdenziale, al fine di agevolare la
soluzione di eventuali difficoltà economiche che possono insorgere
nel momento in cui viene meno la retribuzione;
che la Corte stessa ha, poi, più volte affermato che qualunque
forma di devoluzione anomala dell'indennità, attribuita ai
determinati soggetti indicati dalle varie normative, trova razionale
fondamento e giustificazione esclusivamente nella evenienza della
concorrente funzione previdenziale del trattamento, la quale assume
rilievo in ragione della peculiare integrazione di dette persone nel
nucleo familiare del dante causa, dalla retribuzione del quale esse
ricevevano un sostentamento venuto a cessare, in tutto o in parte
dopo la sua morte;
che, viceversa, in assenza di tali soggetti, a favore dei quali
opera una riserva legale di destinazione, la suddetta concorrente
funzione previdenziale viene a perdere detta rilevanza tipica,
riespandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva, per cui
la devoluzione mortis causa dell'indennità non può non essere
soggetta alle generali regole successorie (v. le sentenze n. 106 del
1996 e n. 243 del 1997);
che con quest'ultima decisione (ignorata da entrambi i
rimettenti) - in considerazione appunto dell'ingiustificata
previsione, in materia, di vocazioni anomale prive di un razionale
fondamento legato alla prioritaria tutela di esigenze di solidarietà
familiare - questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale - "nella parte in cui non prevede che, nel caso di
morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità
di buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti ivi
indicati, ai fratelli ed alle sorelle del de cuius solo a condizione
che gli stessi vivessero a carico di lui" - proprio dell'art. 5,
primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, contenente la
normativa richiamata dai rimettenti stessi quale tertium
comparationis onde prospettare la paventata lesione del principio di
uguaglianza;
che palesemente inconferente appare l'ulteriore censura riferita
alla denunciata violazione del principio di proporzionalità rispetto
alla quantità e qualità del lavoro prestato in servizio dal de
cuius e della sufficienza alle esigenze di vita, non venendo tale
principio minimamente scalfito dalla previsione di una specifica
forma di devoluzione jure proprio soltanto a taluni superstiti: ferma
restando, in assenza di questi, la generale spettanza per
successione, testamentaria o legittima (v. sentenza n. 195 del 1999);
che, pertanto, le sollevate questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 16, della legge 14 dicembre
1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Verona ed,
in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di
Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte