Ordinanza n. 224/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo
comma, codice penale, in relazione agli artt. 112 n. 1 e 630 stesso
codice, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1983 dal Tribunale
di Pavia nel procedimento penale a carico di Ietto Caterina, iscritta
al n. 881 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Pavia, con ordinanza 21 novembre 1983,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 114,
secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 112 n. 1 e 630 cod.
pen., per asserito contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo
comma, Cost.,
che, secondo il Tribunale rimettente, l'attuale rigoroso regime
sanzionatorio concernente il sequestro di persona a scopo di
estorsione, sarebbe più che esaustivo di ogni aspetto della
pericolosità, ivi compreso quello derivante dalla pluralità dei
partecipi, sì che ultronea sarebbe la previsione di ulteriore
aggravante quale quella di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., specie se
collegata al divieto di applicazione della diminuzione di pena di cui
all'art. 114 cod. pen., così come sancito nel secondo comma dello
stesso articolo,
che, in tale situazione, verrebbe a verificarsi disparità di
trattamento, specie nei confronti degli autori di altre ipotesi di
reato di indubbia gravità, riguardo alle quali l'esclusione non opera
(rapina e associazione a delinquere, aggravate dal numero delle
persone).
Considerato che sul punto questa Corte si è già pronunziata con
sent. 10 maggio 1984 n. 143, dove si è ampiamente motivato circa le
ragioni che portano ad escludere l'irrazionalità della disposizione,
che, peraltro, per quanto si riferisce al più favorevole
trattamento che - ad avviso dell'ordinanza - verrebbe usato dalla legge
nei riguardi degli autori di talune ipotesi di reato che, nonostante
una certa gravità della fattispecie, verrebbero tuttavia a godere
della possibilità di fruire dell'attenuante in parola, deve rilevarsi
che, per l'uno degli esempi adombrati (rapina), la giurisprudenza della
Corte di Cassazione è orientata ad escludere l'applicazione
dell'attenuante dell'art. 114, primo comma, anche quando l'aggravante
del numero delle persone sia prevista da norma diversa dall'art. 112 n.
1 e che, per quanto si riferisce al secondo esempio (art. 416 cod.
pen.), si tratta di delitto plurisoggettivo necessario, cui è dubbia
l'applicabilità in genere delle norme che regolano il concorso
eventuale di persone: anche se la giurisprudenza propende, pure in tal
caso, almeno per l'inapplicabilità dell'attenuante in parola,
che, d'altra parte, il profilo di cui all'art. 27, terzo comma,
Cost., non esaminato dalla precedente sentenza perché non prospettato
dall'ordinanza di rimessione, non trova in questa il minimo cenno di
motivazione; né potrebbe venire in esame l'ipotesi (rarissimamente
verificabile nella realtà) del concorrente che ignori la
partecipazione di un numero di persone superiore a cinque (nel qual
caso si è sostenuto da taluno il venir meno della ratio
giustificatrice dell'aggravamento), giacché - a parte che così
particolare situazione non è prospettata dall'ordinanza de qua - un
siffatto profilo dovrebbe essere invocato con riguardo all'art. 27,
primo comma, Cost., stante la vigenza dell'art. 59 cod. pen. che
prevede l'imputazione delle circostanze aggravanti a titolo di
responsabilità oggettiva: colla conseguente necessità di rimeditare,
in tal caso, tutto il problema del primo comma dell'art. 27 Cost., sul
quale pure questa Corte ha già espresso ripetuti avvisi,
che, pertanto, non sussistendo allo stato motivi per discostarsi
dal giudizio espresso nella precedente citata sentenza, la questione
appare manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., in relazione
agli artt. 112 n. 1 e 630 stesso codice, sollevata dal Tribunale di
Pavia, con ordinanza 21 novembre 1983, per contrasto con gli artt. 3,
primo comma, e 27, terzo comma, Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte