Ordinanza n. 224/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 93/1958
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro
le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle
sostanze radioattive), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1985
dal Tribunale di Enna nel procedimento civile vertente tra
l'I.N.A.I.L. e Villareale Baldassarre, iscritta al n. 719 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Villareale
Baldassarre;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Enna dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge
20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina dell'"Assicurazione
obbligatoria dei medici contro le malattie e lesioni causate
dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" - nella parte
in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione
dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della
corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità
permanente superiore al 20%, anziché al 10%;
Considerato che tale disposizione è già stata, nella suddetta
parte, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n.
246 del 1986;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge
20 febbraio 1958, n.93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro
le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle
sostanze radioattive), già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 246 del 1986, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione dal Tribunale di Enna con ordinanza del 5
aprile 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte