Ordinanza n. 224/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo
comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze
emesse il 9 agosto 1991 dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura di Verona, iscritte rispettivamente ai nn. 671 e
675 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, il giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice possa
adottare l'ordinanza di proroga del termine di scadenza delle
indagini preliminari solo prima della scadenza del termine stesso,
anziché entro quindici giorni dal decorso dei cinque giorni dalla
notificazione della richiesta del pubblico ministero alla persona
sottoposta alle indagini;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che i due giudizi vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente poiché sollevano la medesima questione;
che con la sentenza n. 174 del 1992 questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 406, primo
comma, nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il
termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del
termine stesso;
che tale pronuncia ha altresì chiarito che, una volta caducata
la specifica previsione di cui all'art. 406, primo comma, il giudice
dovrà provvedere, sulla richiesta di proroga, nel termine generale
previsto dall'art. 121, secondo comma, del codice di procedura
penale; e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del
termine di cinque giorni concesso alle parti, per la presentazione di
memorie, dal terzo comma dell'art. 406;
che, di conseguenza, poiché la norma, nella parte impugnata con
le ordinanze in esame, è già stata dichiarata costituzionalmente
illegittima, la presente questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo comma,
del codice di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente
illegittimo, con sentenza n. 174 del 1992, nella parte in cui prevede
che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari
solo "prima della scadenza" del termine stesso - sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte