Ordinanza n. 225/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 263-bisCodice di procedura penale
- art. 263-terd.P.R. 447/1988
- art. 25legge 532/1982
- art. 263-bislegge 532/1982
citata
- art. 3legge 532/1982
- art. 8legge 180/1981
- art. 2legge 180/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e
ter del codice di procedura penale e art. 25 legge 12 agosto 1982, n.
532, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1984 dal Tribunale
militare di Verona nel procedimento penale a carico di Tecchio
Giancarlo, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ord. 20 novembre 1984, il Tribunale militare di
Verona, nel processo penale contro Tecchio Giancarlo, imputato di
rifiuto del servizio militare di leva, sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e 263 ter cod. proc.
pen., nonché dell'art. 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, per
contrasto con gli artt. 3, comma primo e 24 comma secondo Cost.,
che rilevava il Tribunale nell'ordinanza doversi implicitamente
desumere dal sistema normativo delineato l'intento del legislatore,
almeno tendenziale, di differenziare il giudice del riesame da quello
del dibattimento,
che, al contrario, i Tribunali militari, così come attualmente
strutturati, sono assolutamente inidonei a garentire l'operatività del
principio enunciato, ché anzi assicurano l'opposta regola della
costante identità fra i due giudici,
che, in tali condizioni, la legge sul riesame dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale appare inapplicabile al rito
militare, determinando così grave situazione di disparità e grave
menomazione dei diritti di difesa del cittadino alle armi rispetto a
quello di condizione civile.
Considerato che la questione è già stata risolta in termini da
questa Corte con sent. 9 febbraio 1985, n. 50, dove è stato rilevato
che, a parte l'inesistenza di alcuna ostativa incompatibilità fra le
situazione descritte, l'ordinamento giudiziario militare di pace
prevede, comunque, esplicitamente all'art. 8, comma terzo, che con
decreto presidenziale possa essere disposto il funzionamento di più
Sezioni, e che coerentemente l'art. 2 della l. 7 maggio 1981, n. 180
prevede che "il Tribunale militare è formato da un magistrato militare
d'appello, che lo presiede, e da più magistrati militari di Tribunale
o di appello",
che, pertanto, esiste nella legge la possibilità di rendere
operative, almeno tendenzialmente, le norme impugnate anche all'interno
del rito militare, sì che le sollevate obbiezioni rappresentano mere
difficoltà di fatto, e non tali da rendere impossibile l'applicazione
della legge,
e poiché, d'altra parte, l'ordinanza non prospetta alcun nuovo
profilo rispetto a quello già deciso, la questione va dichiarata
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 263 bis e 263 ter cod. proc. pen., nonché
dell'art. 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, sollevata dal tribunale
militare di Verona, con ordinanza 20 novembre 1984, nei confronti degli
artt. 3 comma primo e 24 comma secondo Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte