Ordinanza n. 225/1995
Altra decisione · depositata il 01/06/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9-bislegge 103/1991
usata come parametro
citata
- art. 3legge 103/1991
- art. 1legge 61/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia
previdenziale), aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n.
166, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1994 dal Tribunale di
Lecco nel procedimento civile vertente tra l'INPS e la Banca Briantea
s.p.a., iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione della Banca Briantea s.p.a. e
dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Fabio Fonzo per l'INPS e l'Avvocato dello Stato
Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso del giudizio di appello proposto dall'INPS
avverso la sentenza n. 303 del 1993 del Pretore di Lecco, che l'aveva
condannata a restituire alla Banca Briantea la somma di lire
306.472.000 indebitamente riscossa a titolo di contributi
previdenziali, il Tribunale di Lecco, con ordinanza dell'11 marzo
1994, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 3, secondo (recte: primo) comma, Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, aggiunto dalla legge di
conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui esclude il
diritto alla ripetizione dei versamenti contributivi, effettuati in
epoca anteriore alla data dell'entrata in vigore della legge predetta
(16 giugno 1991), sulle somme versate o accantonate dai datori di
lavoro a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali ed
assistenziali integrative, in adempimento di contrattazione
collettiva;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata,
letteralmente interpretata, crea una evidente disparità di
trattamento fra situazioni sostanzialmente identiche sulla base di un
dato puramente temporale, cioè a seconda che i contributi
previdenziali ivi previsti siano stati versati prima o dopo la data
di entrata in vigore della legge di conversione oppure non siano
stati pagati affatto;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, non riesce a
razionalizzare tale discriminazione la giurisprudenza della Corte di
cassazione, che interpreta restrittivamente l'irripetibilità dei
versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data suddetta
limitandola alle somme pagate "volontariamente"; anzi, questo
requisito implicito - tratto dalla sentenza n. 885 del 1988 di questa
Corte, relativa all'art. 1, comma 13, della legge 3 marzo 1987, n. 61
- introduce una discriminazione ulteriore fondata su un dato
soggettivo estraneo alla disciplina generale della ripetizione
dell'indebito oggettivo, e comunque non è sufficiente per esonerare
nella specie la Banca Briantea dalla soluti retentio, la
volontarietà non essendo esclusa dalla semplice riserva di
ripetizione formulata all'atto del pagamento.
Considerato che l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 103
del 1991, in quanto configura un'eccezione rispetto alla nozione
generale di retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge n.
153 del 1969, come precedentemente interpretato da questa Corte
(sentenza n. 427 del 1990) in relazione ai contributi versati dalle
imprese a fondi di previdenza integrativa previsti da contratti
collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, è una norma
innovativa munita di efficacia retroattiva mediante l'autodefinizione
come legge di interpretazione autentica;
che, peraltro, la retroattività viene limitata dall'ultima
parte della disposizione, che attribuisce all'INPS la soluti retentio
dei versamenti contributivi già effettuati anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione, dovendosi
sottintendere, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il
requisito della "volontarietà", la cui portata è di incerta
definizione;
che, ai fini del giudizio sulla questione proposta
dall'ordinanza in esame - la quale mira a rimuovere il detto limite
alla retroattività della norma - è pregiudiziale valutare la
legittimità costituzionale della norma che, prevedendo la ricordata
retroattività, si pone come la previsione rispetto alla quale la
norma impugnata costituisce l'eccezione;
che, pertanto, risulta necessario sollevare, in riferimento
all'art. 3, 38 e 81 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 166 del
1991, nella parte in cui conferisce efficacia retroattiva all'esonero
dall'obbligo dei contributi previdenziali sulle contribuzioni e somme
ivi considerate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dispone la trattazione davanti a sé della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis del d.-l. 29
marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale),
aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella
parte in cui esonera dal pagamento dei contributi di previdenza e di
assistenza sociale - dovuti fino alla data di entrata in vigore
della citata legge di conversione sulle contribuzioni e somme versate
o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme
assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali - i datori di lavoro che alla data suddetta non
abbiano ancora provveduto al pagamento o abbiano adempiuto posteriormente, in riferimento agli artt. 3, 38 e 81 della Costituzione;
Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la
questione relativa congiuntamente a quella di cui al numero
precedente;
Ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte