Ordinanza n. 227/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 162/1965
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 novembre 1982 dal Tribunale di Ravenna
nel procedimento penale a carico di Esigenti Attilio ed altro, iscritta
al n. 175 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 225 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1982 dal Tribunale di Velletri
nel procedimento penale a carico di Venditti Augusto ed altri, iscritta
al n. 290 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 16 aprile 1983 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Bini Umberto, iscritta al n. 233 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 198 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state
sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti):
a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente
sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale",
"sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o
vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di
zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità
organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe sullo
stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di
diversa gravità, violando il principio razionale di proporzionalità
della pena al fatto (dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 16
aprile 1982, R.O. 233/1983; dal Tribunale di Velletri con ordinanza del
29 ottobre 1982, R.O. 290/1983; dal Tribunale di Ravenna con ordinanza
del 17 novembre 1982, R.O. 175/1983);
b) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto, nel vietare
in modo assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego
di sostanze zuccherine, travalica i limiti dell'art. 2, comma primo,
della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo
delegato di "tener conto dell'attuale disciplina legislativa della
materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea"
all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di
sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui
è consentito lo zuccheraggio dei vini (dal Tribunale di Velletri con
l'ordinanza sopra indicata);
c) in riferimento agli artt. 11, 41 e 3 Cost., in quanto viene a
limitare indiscriminatamente l'iniziativa privata del singolo che
nell'ambito del territorio nazionale non può offrire sul mercato
prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del mercato
intercomunitario il commercio del vino zuccherato è consentito dai
regolamenti comunitari (dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza sopra
indicata);
considerato che il Tribunale di Ravenna, omesso ogni accenno ai
fatti di causa, non ha svolto la benché minima motivazione in punto di
rilevanza, limitandosi ad affermare apoditticamente che "le questioni
sono anche rilevanti ai fini della decisione della causa"; e le
questioni in tali termini sollevate, in linea con il costante indirizzo
di questa Corte, vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
che entrambe le questioni indicate sub a) e sub b) sono state già
dichiarate infondate con sentenza n. 188 del 1982 e manifestamente
infondate con ordinanze nn. 19 e 369 del 1983 e n. 149 del 1984;
che la questione sub a) è stata inoltre dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza n. 51 del 1983;
che non vengono in questa sede prospettati motivi nuovi o ulteriori
rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio dei mosti, vini ed aceti), sollevate dal Tribunale di Ravenna
con ordinanza in data 17 novembre 1982 (R.O. 175/1983), in riferimento
agli artt. 3, 11, 41, 76 e 77 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965
sollevate dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 16 aprile 1982
(R.O. 233/1983), in riferimento all'art. 3 Cost. e dal Tribunale di
Velletri con ordinanza del 29 ottobre 1982 (R.O. 290/1983), in
riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte