Ordinanza n. 227/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con
ordinanza emessa il 5 luglio 1988 dal Tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra l'Esattoria Comunale di Torino e la
S.p.A. C.L.M. Sud ed altro, iscritta al n. 720 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª
serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel giudizio di insinuazione tardiva al passivo della
C.L.M. Sud S.p.a. in amministrazione straordinaria, promosso
dall'Esattoria Comunale di Torino, il Tribunale di tale città ha
sollevato, con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 (R.O. n. 720/1988),
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 54, ultimo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui esclude
l'estensione della prelazione agli interessi sui crediti assistiti
dal privilegio, quali sono i crediti tributari, maturati dopo
l'apertura della procedura concorsuale (nella specie: amministrazione
straordinaria);
che l'ordinanza in esame richiama la sentenza n. 300 del 1986,
sollecitando l'estensione del principio in essa affermato;
che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
né vi è stata costituzione delle parti;
Considerato che, come già questa Corte ha più volte affermato
(cfr. sentenza n. 204 ed ordinanza n. 226 del 1989) l'estensione
della prelazione agli interessi è stata sancita, con la sentenza n.
300 del 1986, esclusivamente ad integrazione della peculiare tutela
dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento
nell'art. 36 della Costituzione;
che, nella specie, vengono invece in considerazione interessi
che accedono ad un credito tributario, sicché non è conferente il
richiamo ai principi affermati dalla citata sentenza n. 300 del 1986;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 54, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte