Ordinanza n. 228/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, secondo
comma, e dell'art. 553 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 16 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento penale a
carico di Michetti Gaetano Giuseppe ed altri, iscritta al n. 38 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Matera ha sollevato, in
riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 406, secondo comma, e 553 del
codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che il
giudice possa autorizzare ulteriori proroghe del termine di scadenza
delle indagini preliminari solo prima della scadenza del termine
prorogato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che con la sentenza n. 174 del 1992 questa Corte ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 406 e
553, nella parte in cui prevedono (quest'ultimo mediante un generale
rinvio alla disciplina enunciata nel primo) che il giudice possa
prorogare, ovvero autorizzare ulteriori proroghe del termine per le
indagini preliminari, solo prima della scadenza del termine stesso;
che tale pronuncia ha altresì chiarito che, una volta caducata
la specifica previsione di cui all'art. 406, il giudice dovrà
provvedere, sulla richiesta di proroga, nel termine generale previsto
dall'art. 121, secondo comma, del codice di procedura penale; e
quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di
cinque giorni concesso alle parti, per la presentazione di memorie,
dal terzo comma dell'art. 406;
che, di conseguenza, poiché la disciplina impugnata con
l'ordinanza in esame, è già stata dichiarata costituzionalmente
illegittima, la presente questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 406, secondo comma, e 553 del
codice di procedura penale - già dichiarati costituzionalmente
illegittimi, con sentenza n. 174 del 1992, nella parte indicata in
motivazione - sollevata, in riferimento all'art. 112 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Matera con l' ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte