Ordinanza n. 229/1992
Altra decisione · depositata il 25/05/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 442Codice di procedura civile
- art. 1legge 533/1973
citata
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 1legge 18/1980
- art. 16legge 412/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 442 codice
di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 legge 11 agosto
1973, n. 533, (Disposizioni in materia di finanza pubblica), quale
risulta per effetto della sentenza di questa Corte, n. 156 del 1991,
promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1991 dal Pretore di Modena
nel procedimento civile vertente tra Bondi Ada e Ministero
dell'Interno iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Bondi Ada;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Ada
Bondi ved. Pinelli contro il Ministero dell'interno per il
riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per
invalidi civili di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.
18, il Pretore di Modena, con ordinanza dell'8 ottobre 1991, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod.
proc. civ., quale risulta per effetto della sentenza di questa Corte
n. 156 del 1991, nella parte in cui non prevede che il giudice, nel
pronunziare sentenza di condanna al pagamento di prestazioni di
assistenza obbligatoria, deve determinare, oltre agli interessi nella
misura legale, il maggior danno eventualmente subìto dal titolare
per la diminuzione di valore del suo credito;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola
l'art. 3 Cost., stante l'omogeneità della situazione dei destinatari
della pubblica assistenza con quella di coloro a favore dei quali sia
stato costituito un rapporto di assicurazione sociale, e l'art. 38,
primo comma, Cost., il quale, al pari del secondo comma, impone che
le prestazioni assistenziali agli invalidi siano sottratte al
deprezzamento della moneta;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la
ricorrente concludendo per la fondatezza della questione;
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato
una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti
previdenziali disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi
è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a
ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per
la diminuzione del valore del suo credito";
che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza
della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal
fine, vanno restituiti gli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte