Ordinanza n. 229/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/05/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14d.l. 11/1992
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto
legge 20 gennaio 1992, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza locale per il 1992), promosso con ordinanza emessa il 28
febbraio 1992 dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli,
nel procedimento esecutivo promosso da Del Giudice Teresa nei
confronti del comune di Pozzuoli ed altra, iscritta al n. 198 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento esecutivo promosso da
Teresa Del Giudice nei confronti del Comune di Pozzuoli, il Pretore
di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, con ordinanza del 28
febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e
113 della Costituzione e "in correlazione con gli artt. 826, 828, 830
e 2740 del codice civile, 514 e 545 del codice procedura civile e 4
della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E", questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 del decreto legge 20 gennaio 1992, n. 11
"nella parte in cui prevede che non sono ammesse esecuzioni forzate
presso soggetti diversi dal tesoriere del Comune, della Provincia o
delle comunità montane e diversi dalle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato";
che, ad avviso del Pretore, questa norma, stabilendo una
limitazione della responsabilità patrimoniale generale del debitore
con riferimento non già a determinati beni bensì a determinati
soggetti (nella specie l'esecuzione era stata promossa presso una
società concessionaria di un servizio di esattoria), sottrarrebbe
irragionevolmente la pubblica amministrazione alla tutela esecutiva e
contrasterebbe con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n.
138 del 1981, non prevedendo neppure, sul piano processuale, una
forma di contestazione, da parte del creditore procedente, della
specifica impignorabilità;
che dette caratteristiche della norma censurata sembrano al
giudice rimettente contrastare con i principi di ragionevolezza e con
quelli in tema di responsabilità della pubblica amministrazione,
nonché con il diritto di difesa in giudizio;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, essendo il
decreto legge n. 11 del 1992 decaduto per mancata conversione;
Considerato che la norma impugnata è parte di un decreto legge
decaduto per mancata conversione entro il termine di sessanta giorni,
di cui all'art. 77, terzo comma, della Costituzione (vedi il
comunicato del Ministero di grazia e giustizia nella Gazzetta
Ufficiale n. 68, del 21 marzo 1992);
che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte
(vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 116 e 51 del 1993), la questione
dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto legge 20 gennaio
1992, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il
1992), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e 113 della
Costituzione, dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte