Ordinanza n. 229/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993
dal Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Corbetta
Salvatore, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Lecco ha sollevato, in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, 42, secondo comma, e 111, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 324 del
codice di procedura penale nella parte in cui prevede, secondo
l'interpretazione della Corte di cassazione - vincolante nel giudizio
a quo - che i poteri del tribunale del riesame, in caso di
impugnazione del decreto di sequestro preventivo, sono limitati "alla
sola astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un
soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza alcuna
possibilità di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica
questione, ne ha dichiarato la non fondatezza con riferimento ai
medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente, osservando, fra
l'altro, che la misura cautelare, "pur raccordandosi ontologicamente
ad un reato, inteso questo nella sua realtà fenomenica, può
prescindere totalmente da qualsiasi profilo di "colpevolezza",
proprio perché la funzione preventiva non si proietta
necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose che,
postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono
riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui libera
disponibilità può costituire situazione di pericolo" (v. sentenza
n. 48 del 1994);
e che pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti nuovi o
diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale
sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 42, secondo
comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecco
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte