Ordinanza n. 23/1960
Altra decisione · depositata il 09/04/1960 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 41Costituzione
- art. 1r.d. 1183/1933
- art. 2r.d. 1183/1933
citata
- art. 4r.d. 2151/1936
- art. 5r.d. 2151/1936
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. 2 ottobre
1931, n. 1237, del R.D. il agosto 1933, n. 1183, del D.L.C.P.S. 30
maggio 1947, n. 439, e della legge 11 febbraio 1952, n. 69, pro mosso
con ordinanza 9 gennaio 1959, del Pretore di Crema nel procedimento
penale a carico di Cella Vito ed altri, iscritta al n. 57 del Registro
ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 70 del 21 marzo 1959.
Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi,
udito l'avv. Mario Boneschi, per Cella Vito, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che il Pretore di Crema, con l'ordinanza 9 gennaio 1959,
ha rimesso al giudizio della Corte la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento al primo ed ultimo comma dell'art. 41
della Costituzione, del R.D. 2 ottobre 1931, n. 1237, del R.D. 11
agosto 1933, n. 1183, del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, e della
legge 11 febbraio 1952, n. 69, riguardanti i primi due l'istituzione
dell'Ente Nazionale Risi, gli altri il conferimento del grano,
dell'orzo, della segala, del granturco e del risone ai "granai del
popolo";
Considerato che fra i provvedimenti legislativi, per i quali è
proposta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al
primo ed ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione, è indicato il
decreto - legge 2 ottobre 1931, n. 1237 (convertito in legge con
modificazioni con la legge 21 dicembre 1931, n. 1785), il quale non è
più in vigore perché i dieci articoli di cui si componeva sono stati
espressamente "soppressi" dagli artt. 1 e 2 del R.D. 11 agosto 1933, n.
1183, e sostituiti dalle disposizioni 113 di questo ultimo decreto -
legge, di cui gli artt. 4 e 5 sono stati modificati e l'art. 5
"soppresso" dal R.D. 15 ottobre 1936, n. 2151 (convertito in legge 7
giugno 1957 n. 1263);
Considerato che nell'ordinanza del Pretore di Crema non sono
specificate le disposizioni dei provvedimenti legislativi, in essa
indicati, rispetto alle quali è proposta la questione di legittimità
costituzionale;
che, secondo il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87, nell'ordinanza, con la quale l'autorità giurisdizionale dispone la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di
una questione di legittimità costituzionale, debbono essere indicate
le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge viziate
da illegittimità costituzionale (art. 23 lett. a);
che la Corte ha ripetutamente affermato la necessità che tale
esigenza sia osservata (sentenze nn. 18 del 1956, 19 del 1956, 60 del
1957, ordinanze nn. 59 del 1957 e 39 del 1958);
che pertanto è necessario rinviare gli atti al Pretore di Crema
affinché precisi le disposizioni vigenti per le quali è sollevata la
questione di legittimità costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Crema.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELLI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULU - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte