Ordinanza n. 23/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1976 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27r.d. 148/1931
- art. 26r.d. 148/1931
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26,
quinto e sesto comma, e 27, penultimo comma, del regolamento allegato A
al r.d. 8 gennaio 1931, n 148 (coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna - lacuale e lagunare - filovie ed
autolinee in regime di concessione), promossi con ordinanze emesse il
15 aprile 1975 dal pretore di Venezia e il 19 maggio 1975 dal pretore
di Padova nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Decio
Carlo e la società Veneta esercizio trasporti e tra Cavallin Ernesto e
la società SIAMIC, iscritte ai nn. 312 e 331 del registro ordinanze
1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del
10 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con ordinanza 15 aprile 1975 il pretore di Venezia ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
27, penultimo comma, e dell'art. 26, quinto e sesto comma, del
regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in
cui escludono il diritto alla indennità di buonuscita per il personale
cessato dal servizio con diritto a pensione o, comunque, non prevedono
il pagamento dell'indennità di anzianità;
che con ordinanza 19 maggio 1975 il pretore di Padova ha, a sua
volta, sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma,
del regolamento allegato A allo stesso r.d. n. 148 del 1931, nella
parte in cui esclude il computo della 13 e della 14 mensilità
nell'indennità di buonuscita per il personale che cessi dal servizio
non avendo maturato il diritto a pensione.
Considerato che le questioni, in riferimento alle stesse norme
costituzionali di raffronto, sono state decise dalla Corte con sentenza
n. 124 del 1975 nel senso della non fondatezza per quella attualmente
sollevata dal pretore di Venezia e così pure della non fondatezza -
sia pure nel presupposto di una interpretazione in bonam partem
(logicamente e storicamente avvalorata) del concetto di indennità di
buonuscita al personale senza diritto a pensione per quella
attualmente sollevata dal pretore di Padova;
che non vengono addotti profili nuovi né argomenti che inducano la
Corte a modificare la sua giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 27, penultimo comma, e dell'articolo 26,
quinto e sesto comma, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio
1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in
regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Venezia e,
nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, quinto comma, dello stesso testo
normativo, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
dal pretore di Padova, entrambe già dichiarate non fondate con
sentenza n. 124 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte