Ordinanza n. 23/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 183Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 334Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45legge 103/1975
- art. 213legge 103/1975
- art. 334legge 103/1975
- art. 335legge 103/1975
- art. 336legge 103/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 183
e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle
telecomunicazioni) nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103, nonché degli artt. 213, 334, 335 e 336 stesso
d.P.R. promossi con le ordinanze emesse il 3 dicembre 1982 dal Pretore
di Castelfranco Veneto, il 19 gennaio 1983 dal Tribunale di Modena, il
1 febbraio 1983 dal Pretore di Adria, il 2 marzo 1983 dal Pretore di
Verona, il 2 maggio 1983 dal Tribunale di Varese, il 23 marzo 1983 dal
Pretore di Borgomanero, il 30 marzo 1983 dal Pretore di Trieste, il 14
luglio 1983 dal Pretore di San Vito al Tagliamento, il 4 ottobre 1983
dal Pretore di Chioggia, il 12 settembre 1983 dal Pretore di Porretta
Terme (n. 2 ordinanze), il 10 ottobre 1983 dal Pretore di Prato, il 4,
il 19 ottobre e l'8 novembre 1983 dal Pretore di Chioggia (n. 5
ordinanze), il 23 settembre 1983 dal Pretore di Cantù, il 18 novembre
1983 dal Pretore di Guastalla, il 26 ottobre e il 15 dicembre 1983 dal
Pretore di Saluzzo (n. 3 ordinanze), il 13 dicembre 1983 e il 14
febbraio 1984 dal Pretore di Chioggia (n. 4 ordinanze), iscritte ai nn.
194, 268, 278, 386, 528, 564, 634, 943, 1000 del registro ordinanze
1983 e ai nn. 3, 4, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 75, 212, 257, 258, 259,
278, 415, 416 e 417 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 212, 225, 246, 253 e 322
dell'anno 1983; nn. 4, 11, 74, 102, 109, 155, 162, 176, 211, 218 e 245
dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di
Castelfranco Veneto, Adria, Verona, Borgomanero, Trieste, S. Vito al
Tagliamento, Chioggia, Cantù, Prato, Guastalla e Saluzzo ed i
Tribunali di Modena e Varese dubitano, tutti, della legittimità
costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103; che i Pretori di Cantù e Trieste estendono
l'impugnativa, rispettivamente, all'art. 213 ed agli artt. 335 e 336
del medesimo d.P.R. n. 156/1973;
che tale dubbio è prospettato:
a) da tutti i giudici a quibus, in riferimento all'art. 3 Cost.,
assumendosi che le predette disposizioni contrastino col principio di
uguaglianza in quanto assoggettano a sanzione penale (arresto da tre a
6 mesi e ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000) l'esercizio senza
concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici
ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza
n. 202 del 1976 di questa Corte - nessuna pena è prevista per
l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per
trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale: e ciò,
nonostante che quest'ultima sia attività di gran lunga più rilevante,
il cui abusivo esercizio dovrebbe conseguentemente essere ritenuto più
grave;
b) dal Tribunale di Varese e dal Pretore di Trieste in riferimento,
altresì, all'art. 21 Cost., assumendosi - in particolare da
quest'ultimo giudice - che, se pure la libertà di manifestazione del
pensiero ivi garantita non comporta il diritto di disporre di ogni
mezzo di comunicazione possibile, essa sarebbe però "indirettamente"
violata "quando limiti al suo esercizio vengano imposti per alcuni e
non per altri soggetti senza che siffatti limiti siano giustificati
dalle rispettive, diverse situazioni di fatto";
e) dal Pretore di Borgomanero anche in riferimento all'art. 27,
terzo comma, Cost., sul rilievo che la percezione di tale disparità di
trattamento toglierebbe all'esecuzione della pena - per chi sia
condannato per la fattispecie meno grave - ogni possibilità di emenda;
che, inoltre, con le due ordinanze di identico tenore indicate in
epigrafe, il Pretore di Porretta Terme dubita della legittimità
costituzionale del predetto art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, nel
testo sostituito con l'art. 45 della legge n. 103 del 1975, "nella
parte in cui prevede la pena dell'arresto e dell'ammenda per chi
esercita senza autorizzazione un impianto radioelettrico
ricetrasmittente di tipo portatile, per il quale non è possibile
alcuna autorizzazione a causa delle sue caratteristiche, e non prevede
alcuna pena per chi produce, importa, commercia e detiene analoghi
apparecchi" (fattispecie in tema di apparecchi tarati su frequenze
assegnate a terzi);
Considerato:
1) che le questioni proposte sono identiche od analoghe talché i
relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
2) che nelle ordinanze dei Pretori di Guastalla (r.o. 212/84) e
Prato (r.o. 12/84) e del Tribunale di Varese (r.o. 528/83) manca il
benché minimo riferimento alle fattispecie dedotte in giudizio ed è
omessa ogni motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, e
che nelle seconda e terza di tali ordinanze è, altresì, adottata una
motivazione esclusivamente per relationem;
che conseguentemente - in conformità alla consolidata
giurisprudenza di questa Corte - le questioni proposte con le tre
predette ordinanze vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
3) che la questione sub a), già prospettata nei medesimi termini
da altri giudici, è stata da questa Corte dichiarata non fondata con
la sentenza n. 237 del 1984, nella quale si è, tra l'altro, rilevato
che "il principio di uguaglianza viene invocato da giudici a quibus in
senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala (e, ci
si augura temporanea) determinata dall'inerzia del legislatore dopo la
sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte come metro di legittimità
della regola generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole
l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione
subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa";
che col riferimento - da parte dei Pretori di Cantù e Trieste -
agli artt. 213, 335 e 336 d.P.R. cit. non è prospettato alcun nuovo
profilo, limitandosi tali disposizioni, rispettivamente, ad individuare
l'autorità competente al rilascio della concessione per l'esercizio
(tra l'altro) dei predetti apparecchi radioelettrici ed a determinare
le condizioni all'uopo richieste ed il canone dovuto: sicché la
censura resta rivolta contro l'assoggettamento a sanzione penale della
detenzione dei medesimi senza la concessione di cui all'art. 334 dello
stesso d.P.R.;
che pertanto le predette questioni vanno dichiarate manifestamente
infondate;
4) che alla medesima conclusione deve pervenirsi per quanto attiene
alla questione sub b), proposta dal Pretore di Trieste in riferimento
"indiretto" all'art. 21 (e diretto all'art. 3) Cost., dato che anche in
tal caso - lamentandosi che limitazioni all'esercizio della libertà di
manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione vengono
(ingiustificatamente) imposte nella prima (esercizio di apparecchi
radioelettrici di debole potenza) e non anche nella seconda (esercizio
di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito
locale) delle situazioni poste a raffronto - si assume la situazione
anomala come metro di legittimità della regola generale della
subordinazione a concessione od autorizzazione dell'installazione ed
esercizio di impianti di telecomunicazione: e ciò tanto più quando -
come già rilevato nella citata decisione (237/84) - "proprio con la
sentenza n. 202 del 1976 la Corte, lungi dal prospettare una deroga
alla predetta regola generale per l'installazione e l'esercizio di
impianti per le trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale
da parte dei privati, ha, per quanto di sua competenza, riaffermato
l'esigenza di una "previa autorizzazione statale";
5) che la questione sub e), già prospettata nei medesimi termini
da altri giudici, è stata, con la citata sentenza n. 237 del 1984,
dichiarata inammissibile nella considerazione che "l'invocato art. 27,
terzo comma, Cost." si riferisce propriamente alla esecuzione della
pena in senso stretto " (sent. n.167/73; cfr. anche sent. n. 104 del
1982), mentre sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla
efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione è
rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore (cfr. sent. n.
22 del 1971 e n. 107 del 1980)";
che pertanto, non avendo il Pretore di Borgomanero addotto
argomentazioni o profili nuovi, la questione dal medesimo proposta va
dichiarata manifestamente inammissibile;
6) che la questione proposta dal Pretore di Porretta Terme è
manifestamente inammissibile, in quanto la declaratoria
d'illegittimità costituzionale dal medesimo richiesta avrebbe come
conseguenza la creazione di una nuova fattispecie penale, la quale,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, spetta
esclusivamente al legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevate in riferimento: a)
all'art. 3 Cost. dai Pretori di Prato (ord. 12/84) e Guastalla (ord.
212/84); b) agli artt. 3 e 21 Cost. dal Tribunale di Varese (ord.
528/83); c) all'art. 27, terzo comma, Cost. dal Pretore di Borgomanero
(ord. 564/83);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale: a) dei predetti artt. 183,195 e 334 del d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con il citato art. 45
della legge n. 103 del 1975, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.
dai Pretori di Castelfranco Veneto, Adria, Verona, Borgomanero, S. Vito
al Tagliamento, Chioggia e Saluzzo nonché dal Tribunale di Modena con
le ordinanze indicate in epigrafe; b) dei medesimi artt. 183, 195 e
334, nonché dell'art. 213 e, rispettivamente, degli artt. 335 e 336
del citato d.P.R. n. 156 del 1973, sollevate, l'una dal Pretore di
Cantù (ord. 75/84) in riferimento all'art. 3 Cost. e l'altra dal
Pretore di Trieste (ord. 634/83) in riferimento agli artt. 3 e 21
Cost.;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del citato art. 195 del d.P.R. n. 156 del
1973, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge n. 103 del 1975,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Porretta Terme
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte