Ordinanza n. 23/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 97/1979
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 5d.P.R. 1080/1970
- art. 2d.P.R. 1080/1970
- art. 10legge 1308/1961
- art. 1legge 425/1984
- art. 1legge 1345/1961
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico
dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e
amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli
avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del
d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge
16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, della legge
20 dicembre 1961, n. 1345, così come interpretato dall'art. 1,
secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, promosso con
ordinanza emessa il 25 gennaio 1989 dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Mazzini Luigi contro
il Ministero di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 435 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Mazzini Luigi, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,
magistrato ordinario in pensione, aveva richiesto l'attribuzione
degli aumenti periodici e figurativi di stipendio previsti per il
personale della Corte dei conti, il Tribunale amministrativo
regionale per l'Umbria, con ordinanza emessa in data 25 gennaio 1989,
ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 36, 24, 102 e 103 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,
secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e
degli avvocati dello Stato), in riferimento all'art. 5, ultimo comma,
del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della
legge 16 dicembre 1961, n. 1308, ed all'art. 10, ultimo comma, della
legge 20 dicembre 1961, n. 1345, così come interpretato dall'art. 1,
secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425;
che il giudice a quo, sulla premessa del carattere unitario
della giurisdizione (la quale imporrebbe l'identità di trattamento
economico di tutti gli appartenenti all'ordinamento giurisdizionale),
individua nelle disposizioni impugnate l'intento di svalutare la
funzione del giudice, togliendo effetto alle sentenze già
pronunciate, attraverso un uso distorto dello strumento
interpretativo, che avrebbe concretato un'ipotesi di eccesso di
potere legislativo;
che a parere del Tribunale amministrativo regionale rimettente
risulterebbe sacrificato il diritto di difendersi ed agire in
giudizio ed inoltre sarebbero stati in concreto violati il principio
d'eguaglianza e quello di adeguatezza della retribuzione;
Considerato che questa Corte ha già complessivamente valutato la
ratio della legge 6 agosto 1984, n. 425, individuando nell'art. 1
della stessa "l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio
della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le
categorie dei magistrati";
che, in particolare, con l'ordinanza n. 1083 del 1988 è stata
dichiarata la manifesta infondatezza della medesima questione ora
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria in
quanto, nell'impugnata normativa si è ravvisato l'esercizio di
discrezionalità legislativa finalizzata alla realizzazione del
principio di eguaglianza nonché di ragionevolezza;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati
argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, mentre è
viceversa sollecitato un riesame delle predette conclusioni;
che la questione è pertanto manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979,
n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento
economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati
della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione
all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080,
all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed
all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345
(così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6
agosto 1984, n. 425), sollevata, in relazione agli artt. 3, 36, 24,
102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
per l'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte