Ordinanza n. 23/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 140Codice di procedura penale
- art. 567Codice di procedura penale
- art. 140legge 81/1987
- art. 2legge 81/1987
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 6legge 848/1955
citata
- art. 134Codice di procedura penale
- art. 2legge 848/1955
- art. 140legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 140, primo
comma, e 567, terzo comma, del codice di procedura penale e dell'art.
2, primo comma, punto 8, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 13
gennaio 1992 dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello
del Monte nel procedimento penale a carico di Rossini Ettore,
iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Ettore Rossini, imputato di lesioni colpose da sinistro stradale, il
Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, con
ordinanza del 13 gennaio 1992 (reg. ord. n. 331 del 1992) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97 Cost. (l'art. 76
in relazione ai punti 1, 2, 8, 73, 103 della legge delega 16 febbraio
1987 n. 81), questioni di legittimità costituzionale degli artt.
140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale e
2, primo comma, punto 8, della legge n. 81 del 1987 cit. "nella
parte in cui tali norme consentono che la verbalizzazione delle
attività dibattimentali avvenga in forma solo riassuntiva, in
generale, quando si tratti di atti semplici o di limitata rilevanza;
in particolare, nel processo pretorile, in ogni caso in cui vi sia
l'accordo delle parti alla verbalizzazione solo riassuntiva; e
comunque consentono che la verbalizzazione integrale possa avvenire
in forma manuale anziché fonografica o analoga; e comunque non
impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti i
dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque
imputazione ed imputato";
che il pretore premette che: a) nel caso di specie la
complessità dei fatti da accertare rendeva inopportuna la
verbalizzazione riassuntiva; b) era rimasta disattesa dal Ministero
di grazia e giustizia la richiesta di strumenti di riproduzione
fonica; c) si rendeva perciò necessaria, in alternativa alla
semplice verbalizzazione riassuntiva, la verbalizzazione manuale
integrale (art. 134, secondo comma, cod. proc. pen.).
che, ciò premesso, il pretore rimettente esprime il dubbio che
l'art. 140, primo comma, che consente in taluni casi la
verbalizzazione solo riassuntiva, e l'art. 567, terzo comma, che a
sua volta prevede, per il processo pretorile, "tale forma di
verbale", al di fuori dei casi indicati nell'art. 140 cit., "col solo
presupposto del consenso delle parti", cui il giudice "sarebbe
vincolato", violino:
a) l'art. 3 Cost.: per ingiustificata discriminazione tra
imputati nel processo pretorile e imputati nel processo davanti al
tribunale, essendo solo per i primi e non anche per i secondi
prevista la verbalizzazione riassuntiva in base al mero consenso
delle parti; in ragione della disuguaglianza che si determinerebbe
fra quegli imputati "con difese più agguerrite" e quindi in grado di
effettuare meglio la scelta della verbalizzazione integrale e gli
altri che, non potendo disporre di tali difese, verrebbero giudicati
con "materiale probatorio dibattimentale solo sommariamente descritto
nei verbali"; con riguardo al solo art. 140, primo comma, sembrando
irragionevole l'attribuzione al giudice di decidere
"insindacabilmente" se gli atti da verbalizzare abbiano o meno
contenuto semplice o limitata rilevanza e di dichiarare la
contingente indisponibilità degli strumenti di riproduzione che,
essendo già disponibili presso alcune sedi giudiziarie,
genererebbero una "inammissibile disparità di trattamento fra
persone imputate degli stessi reati, a seconda che il loro processo
si svolga in sedi ove tali strumenti esistono, ovvero in altre sedi
giudiziarie";
b) l'art. 24 Cost.: per l'inidoneità della verbalizzazione
sommaria a garantire il diritto di difesa in giudizio; per
l'inidoneità della valutazione operata dal giudice circa il
carattere marginale di alcuni "particolari di dichiarazioni"
testimoniali, che invece, dopo l'esame di altri testi, potrebbero
assumere rilevanza significativa, "e dei quali peraltro non
rimarrebbe traccia nel verbale"; perché le norme denunciate
permetterebbero che il giudice, "dovendo badare alla genuinità delle
verbalizzazioni (in forma riassuntiva) .., possa incolpevolmente
perdersi qualche battuta del teste" e consentirebbero "che nelle
pause tra la verbalizzazione integrale manuale di una domanda e della
successiva risposta il teste prenda tempo .. e mediti sulla versione
da esporre in relazione alle domande via via formulategli";
c) l'art. 76 Cost.: perché l'eventualità per ultimo indicata
(in riferimento all'asserita violazione dell'art. 24 Cost.)
profilerebbe anche un contrasto con i punti 73 e 66 della legge di
delega n. 81 del 1987 che tendono ad assicurare la lealtà e la
genuinità dell'esame, attraverso l'immediatezza e la concentrazione
del dibattimento, dato che la verbalizzazione in forma riassuntiva
non corrisponderebbe al principio di massima semplificazione degli
atti processuali, enunciato nell'art. 2, punto 1, della legge di
delega, potendo in tal modo il dibattimento avere una durata
anormale; con riguardo al solo art. 567, terzo comma, per contrasto
con l'art. 2, punti 8 e 103, della legge di delega, perché la norma
denunciata prevede la possibilità che alla verbalizzazione
riassuntiva si pervenga con il solo accordo delle parti;
d) con l'art. 97 Cost., perché i motivi ora detti
paleserebbero il contrasto delle norme impugnate anche col principio
di buon andamento dell'amministrazione della giustizia;
che "conseguenziale alla prospettata illegittimità dell'art.
140/1 c.p.p. risulta l'illegittimità dell'art. 2, punto 8, della
legge delega per gli stessi argomenti sopra enucleati";
che, "ove si optasse per la verbalizzazione integrale manuale,
oltre a presentarsi i pericoli di progressiva perdita di genuinità
delle deposizioni (per quanto già argomentato) ci si scontrerebbe
con una durata del dibattimento (non esauribile in una sola udienza
..) difficilmente compatibile con la prescrizione dell'art. 6, comma
1, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con legge 4
agosto 1955 n. 848";
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio, ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente
infondate, sia perché basate sulla prospettazione di meri
inconvenienti di fatto, sia perché le norme impugnate sono
pienamente aderenti alla delega legislativa;
Considerato che, nella precedente sentenza n. 529 del 1990, questa
Corte ha ritenuto che, se dal punto 8 dell'art. 2 della legge di
delega n. 81 del 1987 si evince la preferenza per la verbalizzazione
integrale, "questa non costituisce però una regola assoluta", il
che, "in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende
legittima in sede di attuazione della delega la possibilità .. di
prevedere l'una o l'altra forma di verbalizzazione";
che nell'ordinanza n. 77 del 1991 si è altresì affermato e, in
quella n. 284 del 1992, ribadito che, una volta che la legge di
delega ha previsto come forme fra loro alternative di verbalizzazione
quella integrale e quella riassuntiva, il raffronto delle norme del
codice di procedura penale deve essere compiuto in via prioritaria
con riferimento a questa previsione, "essendo evidente che i criteri
e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati, dando
prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti della
disciplina presa in considerazione" e quindi nella specie,
trattandosi di verbalizzazione, ai criteri e ai principi che
riguardano direttamente questo tema, i quali, come si è rilevato
nelle predette pronunce, risultano pienamente rispettati;
che di conseguenza le censure formulate in riferimento all'art.
76 della Costituzione, sono manifestamente infondate, riproponendo
questioni già disattese da questa Corte con le pronuncie citate,
senza offrire alcun argomento nuovo che possa indurre a diverso
avviso;
che, quanto alle censure formulate in riferimento all'art. 3
della Costituzione (in particolare quella che attiene alla asserita
disparità tra imputati "con difese più agguerrite" ed imputati
giudicabili presso sedi giudiziarie già fornite di mezzi automatici
di riproduzione), si è in presenza di eventualità di mero fatto che
non possono trovare ingresso in sede di sindacato di
costituzionalità delle leggi (ordinanze nn. 410 del 1990 e 556 del
1987);
che anche l'altra censura formulata in riferimento all'art. 3
della Costituzione - sotto il profilo della disparità di trattamento
tra imputati, nell'assunto che il metodo di verbalizzazione
dipenderebbe da una "insindacabile" scelta del giudice - è priva di
fondamento; difatti la condotta del processo, anche per gli aspetti
meramente ordinatori - come quello preso in considerazione -
solitamente insuscettibili di riesame, è affidata ad organi della
giurisdizione che, in ragione della loro funzione, devono esercitarla
con diligenza, senso del dovere, prudente apprezzamento, così da
garantire, sotto la propria responsabilità, lo svolgimento del
processo nel modo più rispondente alle sue finalità e nei limiti
fissati dalla relativa disciplina; il che circonda di sufficienti
garanzie la scelta da compiersi circa le modalità di verbalizzazione
da adottarsi, riducendo al minimo il rischio di quell'arbitrarietà
paventata dal giudice rimettente;
che va, altresì, considerato che la prevista possibilità di
ricorrere alla verbalizzazione in forma riassuntiva o, comunque,
facendo ricorso alla scrittura manuale, quando risultino
indisponibili i mezzi di riproduzione costituiti dalla stenotipia o
da altro strumento meccanico, è imposta dal principio di
indefettibilità della funzione giurisdizionale, come momento
necessario dell'ordinamento, che non potrebbe certamente essere
impedita o sospesa a causa della materiale indisponibilità di tali
strumenti e ciò anche in ossequio a molti dei principi invocati dal
giudice a quo;
che, per quel che riguarda la censura dedotta in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, in ordine alle maggiori difficoltà
cui si va incontro quando si fa ricorso alle verbalizzazioni alternative anziché a quella da effettuare con strumenti meccanici, va
rilevato che - qualora, per ovviare a quelli che nell'ordinanza di
rinvio vengono prospettati come inconvenienti, si addivenisse
all'accoglimento della questione - stante l'obbiettiva perdurante
indisponibilità di mezzi di riproduzione automatica, per non esserne
stati ancora dotati tutti gli uffici giudiziari, si verrebbe a
paralizzare l'esercizio della funzione giurisdizionale presso quegli
uffici che ancora non disponessero di tali strumenti; e ciò sarebbe
in palese contrasto con il già enunciato principio di
indefettibilità della giurisdizione, che deve essere comunque
esercitata, una volta assicurate sufficienti garanzie di difesa, che
possono reputarsi parimenti soddisfatte anche se nel processo si
ricorre a forme di verbalizzazioni diverse da quella realizzata con
sussidi tecnici;
che manifestamente inammissibile è la censura sollevata in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, perché essa si risolve
in una generica doglianza di inefficienza degli uffici giudiziari, a
causa della mancata dotazione di mezzi necessari per il loro
funzionamento;
che manifestamente inammissibili per irrilevanza sono gli
ulteriori profili di censura - sollevati sia in riferimento all'art.
3 della Costituzione che in riferimento all'art. 76 della
Costituzione - delle norme denunciate nella parte in cui prevedono la
possibilità, "su accordo delle parti", della redazione del verbale
in forma riassuntiva, in quanto dalla narrativa dell'ordinanza di
rimessione non risulta che tale evenienza si sia verificata in
concreto nel giudizio a quo;
che manifestamente inammissibile per genericità, non essendo il
contenuto del profilo dedotto né argomentato né desumibile dal
contesto, è infine la censura formulata in riferimento "alla
prescrizione dell'art. 6, comma primo, parte prima, della convenzione
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848";
che del pari manifestamente inammissibile per genericità è la
censura svolta nei confronti "dell'art. 2, punto 8, della legge di
delega" n. 81 del 1987, non essendo in alcun modo chiarite le ragioni
della asserita consequenzialità della illegittimità costituzionale
di tale norma, in relazione "alla prospettata illegittimità
dell'art. 140/1 c.p.p.";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3,
del codice di procedura penale e dell'art. 2, comma 1, punto 8, della
legge 16 febbraio 1987 n. 81 "Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale")
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione ed
"all'art. 6, comma 1, parte prima, della convenzione ratificata
dall'Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848", dal Pretore di
Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3, del codice
di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76
della Costituzione ed in relazione all'art. 2, comma 1, punto 8,
della legge 16 febbraio 1987 n. 81, dal Pretore di Bergamo, sezione
distaccata di Grumello del Monte, con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte