Ordinanza n. 230/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 270Codice di procedura civile
- art. 316319r.d. 1443/1940
- art. 316Codice di procedura civile
- art. 316322r.d. 1443/1940
- art. 88legge 353/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 311 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1997
dal giudice di pace di Stradella nel procedimento civile vertente tra
Paolillo Bruno e Gragnani Pietro ed altra, iscritta al n. 675 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il giudice di pace
di Stradella, con ordinanza emessa il 4 agosto 1997, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 311 del codice di procedura
civile, come sostituito dall'art. 22 della legge 21 novembre 1991, n.
374 (Istituzione del giudice di pace), nella parte in cui estende al
procedimento innanzi al giudice di pace le norme relative al
procedimento davanti al tribunale, tra le quali, in particolare, le
disposizioni di cui agli artt. 270 e 271 del medesimo codice;
che il rimettente premette in fatto che nel giudizio a quo il
terzo chiamato in causa iussu iudicis ha eccepito la nullità
dell'atto di chiamata in causa, effettuata dall'attore con la
notifica del verbale di udienza e della vocatio in ius, per la
mancata indicazione o, comunque, per l'incertezza del motivo del
contendere e dell'oggetto della domanda, chiedendo la cancellazione
della causa dal ruolo, ex art. 270 cod. proc. civ., per la radicale
inesistenza dell'atto di chiamata in causa;
che il rimettente richiama, per discostarsi dall'interpretazione
in essa contenuta, la sentenza n. 154 del 1997, con la quale questa
Corte, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 318 e 164 cod. proc. civ., ha affermato
che il procedimento innanzi al giudice di pace è caratterizzato
dalla massima semplificazione delle forme e che pertanto rispetto ad
esso sono incompatibili e, quindi, non operano le preclusioni e le
decadenze previste nel rito davanti al tribunale;
che, tuttavia, secondo il diverso orientamento espresso dalla
Corte di cassazione - peraltro anteriormente alla riforma - e
condiviso dal giudice a quo, il giudizio di equità continua ad
essere retto dalle norme relative al procedimento davanti al
tribunale e nei giudizi davanti al pretore sono applicabili tutte le
norme che disciplinano il procedimento innanzi al tribunale, ad
eccezione di quelle incompatibili con la struttura del procedimento
davanti al giudice monocratico;
che, ad avviso del rimettente, il giudizio di compatibilità
delle norme relative al procedimento davanti al tribunale dovrebbe
eseguirsi con riferimento "alla struttura monocratica del giudice di
pace", come sostiene la Cassazione, non già alla struttura
semplificata del rito;
che comunque verrebbe a crearsi un paradosso, in quanto il
giudice di pace, nonostante la struttura semplificata del rito, è
obbligato a verificare, in forza del rinvio contenuto nell'art. 311
cod. proc. civ., la compatibilità e la conseguente applicabilità
al rito "speciale" delle norme del rito "ordinario", ovvero a porsi
la questione circa la "stretta interpretazione da dare alle
disposizioni speciali previste espressamente per il rito speciale in
deroga alle norme generali relative al rito ordinario";
che, a parere del giudice a quo, gli artt. 316-319 cod. proc.
civ. sono norme che fanno eccezione alla regola generale e, come
tali, sono di stretta interpretazione, con la conseguenza che il
procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è
espressamente regolato, deve ritenersi disciplinato dalle norme
relative al procedimento innanzi al tribunale, tra le quali, in
particolare, quelle di cui agli artt. 270, 163, 163-bis, 164, 271,
166 e 167, del tutto compatibili con la struttura monocratica del
giudice di pace;
che, tuttavia, verrebbero così aggravate, anziché eliminate o
attenuate, le difficoltà processuali che le parti e il giudice già
incontrano nell'affrontare il formalismo del procedimento davanti al
tribunale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura della Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
che, a parere della difesa erariale, non può condividersi la
premessa interpretativa del giudice rimettente circa la portata del
rinvio contenuto nell'art. 311 cod. proc. civ., in quanto non è
sufficientemente considerato che il procedimento innanzi al giudice
di pace si caratterizza per la sua estrema semplicità soprattutto in
relazione alle modalità di introduzione del giudizio;
che, in particolare, poiché innanzi al giudice di pace la
domanda introduttiva può proporsi anche verbalmente, ai sensi
dell'art. 316, secondo comma, cod. proc. civ., appare evidente come
le disposizioni relative alle tecniche introduttive del giudizio
davanti al tribunale, che assoggettano a rigorose preclusioni
domande, eccezioni e istanze probatorie, siano complessivamente
inapplicabili al rito innanzi al giudice di pace;
che, inoltre, sarebbe illogico e contraddittorio nel rito in
questione consentire all'attore l'instaurazione del giudizio mediante
la notifica del verbale di udienza e della vocatio in ius ed imporre
invece per la chiamata in causa di un terzo le rigorose formalità
cui è sottoposta la citazione nel giudizio innanzi al tribunale.
Considerato che il legislatore ha tratteggiato le linee generali
del procedimento innanzi al giudice di pace nelle disposizioni di cui
agli artt. 316-322 cod. proc. civ., dalle quali emerge la volontà di
attuare un processo diverso da quelli che si svolgono dinanzi al
tribunale e al pretore;
che nelle relazioni al Senato sui vari disegni di legge
concernenti la istituzione del giudice di pace si sottolineava
infatti la opportunità di "un processo estremamente semplificato"
(relazione al disegno di legge n. 1286 d'iniziativa dei senatori
Macis e altri, comunicato alla Presidenza il 4 agosto 1988) ovvero la
previsione di norme volte a introdurre "una rilevante semplificazione
rispetto alla trattazione ordinaria" (relazione al disegno di legge
n. 1605, presentato dal Ministro di grazia e giustizia e comunicato
alla Presidenza il 17 febbraio 1989);
che la semplificazione di cui si è voluto permeare lo schema
procedimentale in oggetto trova puntuale riscontro in quelle norme
nelle quali è del tutto assente il rigore del sistema preclusivo
previsto in relazione agli atti introduttivi del giudizio innanzi al
tribunale;
che le peculiarità della disciplina del procedimento innanzi al
giudice di pace sono così accentuate da impedire un'automatica e
generalizzata applicabilità ad esso delle norme del procedimento
davanti al tribunale;
che infatti l'art. 311 cod. proc. civ., per tutto ciò che non è
espressamente regolato, dispone un rinvio alle norme del procedimento
davanti al tribunale, solo in quanto applicabili;
che il criterio per determinare l'operatività di quelle norme
nel procedimento innanzi al giudice di pace risiede nella "struttura
semplificata del rito", con la quale è evidentemente incompatibile
il regime di preclusioni e decadenze che caratterizza invece il
procedimento innanzi al tribunale (sentenza n. 154 del 1997);
che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, la
struttura monocratica o collegiale dell'organo giudicante non può
costituire elemento di discrimine circa l'applicabilità delle norme
del procedimento davanti al tribunale, poiché per effetto sia
dell'attribuzione al giudice istruttore in funzione di giudice unico
di tutti ipoteri del collegio, ex art. 88 della legge 26 novembre
1990, n. 353, sia della successiva istituzione del giudice unico di
primo grado, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51, tale distinzione, al di fuori di specifiche e tassative ipotesi,
non esiste più nell'ordinamento;
che la diversità tra il procedimento innanzi al tribunale e
quello innanzi al giudice di pace non risiede quindi nella differente
composizione dell'organo giudicante, bensì negli elementi tipici di
ciascuno dei due riti, il primo dei quali improntato ad un maggior
rigore e ad un più accentuato formalismo, mentre l'altro
caratterizzato da un notevole grado di elasticità e dalla massima
semplificazione delle forme;
che quindi è palesemente erroneo il presupposto da cui deriva il
dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice a quo, che
afferma l'automatica estensione delle norme del procedimento davanti
al tribunale, solo che esse siano compatibili con la struttura
monocratica del giudice di pace;
che le lamentate difficoltà processuali derivanti dal formalismo
del procedimento davanti al tribunale, le quali, ad avviso del
rimettente, sarebbero aggravate nel rito innanzi al giudice di pace
da "logomachie soggettivistiche" sulla compatibilità e conseguente
applicabilità al rito speciale delle norme del rito ordinario, non
possono in alcun modo ritenersi sussistenti, ove si consideri che la
maggiore professionalità tecnica del giudice di pace rispetto al
conciliatore, quale risulta dall'ampiezza delle competenze attribuite
al medesimo, dalla prescrizione di più specifici e rigorosi
requisiti per la nomina e dalla necessità che di regola le parti
stiano in giudizio con il ministero e l'assistenza di un difensore
(sentenza n. 150 del 1993), dovrebbe consentire al medesimo giudice
di pace la individuazione delle norme processuali applicabili a quel
rito, mediante una semplice ed agevole attività interpretativa;
che la questione sollevata si appalesa quindi manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 311 del codice di procedura civile, come
sostituito dall'art. 22 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte