Art. 270 c.p.c. — Chiamata di un terzo per ordine del giudice
[1]((La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 107 puo' essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.
[2]Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva