Ordinanza n. 231/1998
Altra decisione · depositata il 19/06/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 47legge 833/1978
- art. 36d.P.R. 761/1979
- art. 4legge 412/1991
- art. 1legge 272/1997
- art. 124legge 59/1997
- art. 1legge 412/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997,
n. 4 (Regolamento dell'esercizio dell'attività libero-professionale
dei medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale),
promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14 maggio 1997 dal Tribunale
amministrativo regionale del Piemonte sui ricorsi proposti da Luca
Bisio ed altri contro Azienda sanitaria regionale USL n. 16 di
Mondovì-Ceva ed altra e da Giuseppe Zucca contro Azienda sanitaria
regionale USL 8 di Chieri ed altra, iscritte ai nn. 618 e 619 del
registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione della Regione Piemonte e di Giuseppe
Zucca;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il Giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avv.to Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato per
l'annullamento dell'atto con cui l'Azienda sanitaria regionale del
Piemonte USL n. 16 aveva richiesto ai medici veterinari da essa
dipendenti di rendere informazioni sulla loro attività
libero-professionale, il Tribunale amministrativo regionale per il
Piemonte, con ordinanza del 14 maggio 1997, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4
della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4
(Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale
dei medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale),
in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;
che nel corso di un ulteriore giudizio instaurato per
l'annullamento dell'atto con cui l'Azienda sanitaria regionale del
Piemonte USL n. 8 aveva intimato ad un medico veterinario da essa
dipendente la chiusura del suo ambulatorio privato, il Tribunale
amministrativo regionale del Piemonte, con ordinanza del 14 maggio
1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
2 della stessa legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in
relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;
che in entrambe le ordinanze di rimessione il Tar per il Piemonte
deduce l'illegittimità delle disposizioni impugnate in quanto esse,
nel disciplinare la libera professione dei medici veterinari delle
USL, dettano una regolamentazione così restrittiva da impedirne
sostanzialmente l'esercizio, ed appaiono quindi irragionevoli,
contrastanti con il diritto costituzionale al lavoro, con i principi
della legislazione statale e con il diritto dei cittadini di
esercitare in ogni parte del territorio nazionale la loro
professione;
che infatti, secondo i giudici a quibus, l'art. 2 della legge
impugnata, prevedendo il divieto di svolgere la libera professione
sugli "animali d'affezione" nel territorio dell'azienda sanitaria di
pertinenza, "determina un grave affievolimento delle facoltà
professionali del veterinario senza raccordarsi funzionalmente a
specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica", in quanto
il criterio territoriale, mentre non vale di per sé a prevenire
situazioni di conflitto d'interessi, determina un indebito limite
territoriale allo svolgimento della libera professione;
che l'art. 3 della legge impugnata comporta, per i giudici
rimettenti, un'irragionevole restrizione della libera professione, in
quanto la consente sugli animali "da reddito" solo in carenza di
veterinari libero-professionisti, e pone quindi una preclusione che
difetta di un ponderato collegamento con le esigenze del servizio
sanitario pubblico;
che le menzionate disposizioni della legge regionale violano
altresì, ad avviso del Tar per il Piemonte, l'art. 117 della
Costituzione, in quanto si discostano dai principi fondamentali della
legislazione statale stabiliti dall'art. 47 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e
dall'art. 36, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali), i quali
riconoscono il diritto dei veterinari dipendenti dalle unità
sanitarie locali allo svolgimento della libera attività
professionale, nonché dall'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che ha
ribadito la compatibilità di detta attività con il rapporto unico
d'impiego dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;
che l'art. 4 della legge del Piemonte viola parimenti i
suindicati principi costituzionali, poiché estende la disciplina
degli artt. 2 e 3 anche all'attività veterinaria sul "cavallo
sportivo", mentre l'art. 1, comma 2 della legge è costituzionalmente
illegittimo in ragione della sua "connessione" con la disciplina
degli artt. 2, 3 e 4 della legge;
che si è costituta in giudizio la Regione Piemonte, in persona
del Presidente della Giunta regionale, convenuta in entrambi i
giudizi principali, chiedendo che la questione di costituzionalità
sia dichiarata inammissibile, per genericità della sua formulazione,
o irrilevante in considerazione del sopravvenuto decreto del Ministro
della sanità 31 luglio 1997, il quale, a suo avviso, prevede per i
medici veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale il
medesimo regime di incompatibilità stabilito dalla legislazione
regionale;
che la questione di legittimità, secondo la Regione, è comunque
infondata in relazione agli articoli 4 e 35 della Costituzione,
perché dette norme non garantiscono un illimitato diritto alla
libera professione da parte dei dipendenti pubblici; in relazione
all'art. 120, in quanto la legge impugnata concorre all'attuazione
dei valori costituzionali del buon andamento e del diritto alla
salute; in relazione agli artt. 3 e 117, in quanto la disciplina è
volta ad impedire potenziali contrasti d'interesse nello svolgimento
del rapporto di pubblico impiego, e si conforma quindi ai principi
fondamentali della legislazione statale.
Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le medesime disposizioni
di legge e quindi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che, successivamente alla proposizione da parte del Tar per il
Piemonte dei due giudizi incidentali di costituzionalità, il Governo
ha emanato il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni
urgenti in materia di attività libero-professionali della dirigenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale), convertito con legge
7 agosto 1997, n. 272, il quale, all'art. 1, attribuisce al Ministro
della sanità la disciplina di taluni profili della libera
professione del personale medico e delle altre professionalità della
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e che il
Ministro della sanità, con decreto 11 giugno 1997 (Fissazione dei
termini per l'attivazione dell'attività libero-professionale
intramuraria), ha dettato alcune disposizioni relative alla libera
professione intramuraria del personale anche veterinario,
appartenente alla dirigenza del ruolo sanitario, nonché ha emesso,
in data 31 luglio 1997, un decreto in tema di "Attività libero
professionale e incompatibilità del personale della dirigenza
sanitaria del S.S.N.", ed un decreto in pari data recante "Linee
guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale
intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale", che contengono ulteriori disposizioni in materia;
che il Governo, in data posteriore alle ordinanze di rimessione,
ha altresì emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), il quale prevede, all'art. 124, comma 1, lettera
a), che siano conservate allo Stato le funzioni amministrative
relative alla "disciplina delle attività libero-professionali e
delle relative incompatibilità ai sensi dell'art. 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'art. 1, comma 14, della legge
23 dicembre 1996, n. 662", norme, queste ultime, concernenti il
rapporto unico d'impiego con il Servizio sanitario nazionale;
che i predetti atti sono sopravvenuti alle ordinanze di
rimessione ed appaiono suscettibili di incidere sul quadro
legislativo di riferimento, ed in particolare sulle disposizioni che
disciplinano il concorso delle diverse fonti sulla materia, cosicché
si impone un nuovo esame della rilevanza delle questioni di
costituzionalità nei giudizi a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale per il Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte