Ordinanza n. 231/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 217/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2,
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa
il 20 ottobre 1998 dalla Corte d'assise di Roma, iscritta al n. 884
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, prima serie speciale, n. 51 dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza in data 20 ottobre 1998, la Corte
d'assise di Roma, chiamata a pronunciarsi, nel corso di un
procedimento penale per omicidio premeditato, su due istanze di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e
36, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n.
217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), nella parte in cui prevede che l'istanza per l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato deve essere, a pena di
inammissibilità, sottoscritta dall'interessato e non estende la
possibilità di sottoscrizione anche al suo difensore o ai suoi
familiari;
che il remittente premette che il giudizio innanzi a lui pendente
si svolge nei confronti di due imputati latitanti, i cui difensori
d'ufficio hanno sottoscritto istanza per l'ammissione dei rispettivi
assistiti al patrocinio a spese dello Stato, e che la documentazione
acquisita dimostrerebbe la sussistenza delle condizioni indicate
nell'art. 3 della legge n. 217 del 1990;
che all'accoglimento di dette istanze osterebbe, però, l'art.
2, comma 2, della legge citata, che richiede la sottoscrizione
dell'interessato a pena di inammissibilità;
che, secondo il giudice a quo, l'eccezione di illegittimità
costituzionale di quest'ultima disposizione, sollevata dai difensori
dei due imputati, non apparrebbe manifestamente infondata, giacché
l'autenticazione della sottoscrizione del latitante ad opera del
difensore o del funzionario competente comporterebbe difficoltà di
ordine pratico spesso insuperabili e potrebbe "implicare
responsabilità penalistiche e comunque censure sul piano della
deontologia professionale";
che conseguentemente rileva - il remittente - al latitante
sarebbe di fatto precluso il godimento dei diritti previsti dalla
legge sul patrocinio a spese dello Stato, con violazione degli artt.
3, secondo comma, e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione,
disposizioni che, senza distinguere tra imputati liberi e imputati
latitanti, assicurano ai non abbienti il diritto di difesa ed i mezzi
per agire e difendersi innanzi ad ogni giurisdizione;
che, infine, l'inadempimento dell'onere di sottoscrivere
l'istanza posto a carico dell'interessato si risolverebbe in un danno
per il suo difensore, il quale, a norma dell'art. 36, primo comma,
della Costituzione, ha diritto a una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità delle prestazioni svolte;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che a mente dell'art. 2, comma 2, della legge n. 217
del 1990 l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità,
non essendo tale attività delegabile al difensore, secondo il
costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità;
che la ragione per la quale il diritto è riservato personalmente
all'interessato risulta evidente sol che la previsione dell'art. 2,
comma 2, venga letta congiuntamente all'art. 5, concernente il
contenuto dell'istanza;
che, infatti, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, all'indicazione del processo a cui si riferisce,
alle generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia
anagrafica, l'istanza deve contenere anche un'autocertificazione
attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
poter fruire del beneficio, con specifica determinazione del reddito
complessivo valutabile, nonché l'impegno di effettuare periodiche
comunicazioni ai fini del controllo dell'eventuale superamento dei
limiti di reddito;
che, come questa Corte ha più volte rilevato,
l'autocertificazione dell'interessato ha un ruolo centrale nel
sistema della legge n. 217 del 1990 in tutto rispondente alle
esigenze di una tutela la più sollecita possibile del diritto di
difesa dei non abbienti, poiché è in base ad essa che il giudice,
mediante semplice riscontro formale, ammette l'istante al patrocinio
a spese dello Stato, senza alcuna verifica o controllo preventivi
(sentenza n. 144 del 1992; ordinanze nn. 244 e 386 del 1998);
che l'unica condizione posta dal legislatore nel prefigurare un
procedimento così celere - nel quale i controlli sono compiuti
dall'intendente di finanza solo dopo il provvedimento di ammissione
(art. 6, comma 3) - è che le dichiarazioni rilevanti siano rese
personalmente dall'interessato, prevedendosi a garanzia della
veridicità di queste l'applicazione delle norme del Libro II Titolo
VII del codice penale per le ipotesi di falsità o di omissioni (art.
5, comma 7);
che tale cautela minima, in un sistema che facilita al massimo
l'accesso dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato, non
può essere eliminata con una sentenza di questa Corte senza che ne
risulti stravolta l'equilibrata scelta del legislatore, giacché gli
strumenti surrogatori, suggeriti dal remittente, quali la
sottoscrizione del difensore o di un familiare, non sarebbero
assistiti dalla medesima garanzia rappresentata dalla piena
assunzione di responsabilità penale dell'interessato per l'ipotesi
di non veridicità;
che, quanto alla violazione dell'art. 36, primo comma, della
Costituzione, prospettata sulla premessa che in assenza
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il difensore
dell'imputato non abbiente non potrebbe essere adeguatamente
remunerato per l'opera professionale prestata, va rilevato che
l'interessato ha comunque l'obbligo di retribuire il difensore che
eventualmente gli sia stato nominato d'ufficio (art. 31 del d.lgs. 28
luglio 1989, n. 271, e art. 8 della legge n. 217 del 1990), e che la
sua presumibile non solvibilità è inconveniente al quale non è
possibile ovviare consentendo al difensore di sottoscrivere istanze e
dichiarazioni che nel vigente sistema processuale sono configurate,
non irragionevolmente, come strettamente riservate alla parte;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n.
217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24,
secondo e terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dalla
Corte d'assise di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte