Ordinanza n. 232/1987
Altra decisione · depositata il 17/06/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 192Codice di procedura penale
- art. 8r.d.l. 1578/1933
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 8legge 1578/1933
citata
- art. 1legge 1578/1933
- art. 5legge 406/1985
- art. 8legge 36/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), e 192 del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1985 dal Pretore di
Gravina di Puglia nel procedimento penale a carico di Matera
Francesco, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 bis
dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Pretore di Gravina di Puglia, con ordinanza del 23
marzo 1985, emessa nel corso del procedimento penale a carico di
Matera Francesco, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 8 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 192 del codice
di procedura penale, "nelle parti in cui consentono la difesa
fiduciaria del praticante procuratore, ma non eliminano
preventivamente gli inconvenienti tecnici giuridici di questa difesa:
invalida lettura dibattimentale del dispositivo della sentenza, in
presenza reale o presunta del praticante procuratore, improduttiva
del termine per impugnare e del suo passaggio in giudicato";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e in
subordine non fondata;
considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, è entrata in vigore la legge 24 luglio 1985, n. 406
(Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e
degli esami per la professione di procuratore legale), il cui art. 1,
sostitutivo dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n.
36, e successive modificazioni, stabilisce al secondo comma che i
praticanti procuratori, dopo un anno dall'iscrizione in un registro
speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei
procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la
residenza, "possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare
le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di
impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico
ministero, avanti alle preture del distretto nel quale è compreso
l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto";
e che l'art. 5 della stessa legge 24 luglio 1985, n. 406, consente
a coloro "che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono inseriti nel registro speciale di cui all'art. 8 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni", di "esercitare, con effetto immediato, le funzioni di
cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto stesso, come modificato
dall'art. 1 della presente legge".
che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Gravina di Puglia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CONSO
ECLI:IT:COST:1987:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte