Ordinanza n. 232/1995
Altra decisione · depositata il 06/06/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 17/1985
citata
- art. 2729Codice civile
- art. 53Costituzione
- art. 44legge 413/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 (Conversione con
modificazioni in materia di I.V.A. e di imposte sul reddito e
disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) promossi con
due ordinanze emesse il 28 febbraio e il 20 giugno 1991 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Alessandria sui ricorsi
riuniti proposti da Prosio Giancarlo e da La Camera Maria Rosa contro
l'Ufficio I.V.A. di Alessandria iscritte rispettivamente ai nn. 153 e
154 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con due ordinanze del 28 febbraio e 20 giugno 1991,
la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria - chiamata a
pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento in
rettifica operato nei confronti rispettivamente, di M.R. La Camera e
di G. Prosio, dal locale Ufficio I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma
ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 - ha dubitato
della costituzionalità della norma suddetta nella parte in cui
questa consente all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni
dei contribuenti in regime forfettario - anche "indipendentemente da
quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt.
54, 55 d.P.R. 1972, n. 633" e, cioè, pur quando non risultino
infedeltà di tali dichiarazioni o mancata emissione di fatture -
"determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi, in misura
superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da
uno o più elementi" nella stessa disposizione elencati, quali
"dimensione ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni
strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli
addetti";
che, ad avviso del giudice a quo, l'eccessiva astrattezza dei
dati sui quali nella specie si fonda l'accertamento induttivo, e
l'assenza in essi dei requisiti di "gravità, precisione e
concordanza" richiesti dall'art. 2729 del codice civile in tema di
presunzioni, lascerebbero appunto inferire la vulnerazione dei
precetti della capacità contributiva e di progressività
dell'imposta (art. 53, primo e secondo comma, Cost.), dell'art. 24
(per la estrema difficoltà che avrebbe il contribuente di superare
una presunzione siffatta), dell'art. 3 (per l'arbitraria
discriminazione che ne conseguirebbe ai danni dei lavoratori
autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario);
che i due giudizi possono riunirsi per l'identità della norma
denunciata;
Considerato che l'art. 44 della successiva legge 30 dicembre 1991,
n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie
in materia di imposta sul valore aggiunto;
che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del
citato ius superveniens (vedi già ordinanze n. 231, 457 del 1992).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla
Commissione rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte