Ordinanza n. 232/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 162-bisCodice penale
- art. 129Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di
procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 30 aprile 1997 dal
pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, nei procedimenti
penali riuniti a carico di G. R., iscritta al n. 19 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998 e il 12 ottobre 1998 dal
pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, nel procedimento
penale a carico di G. G., iscritta al n. 64 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il pretore di Trani, sezione distaccata di Andria
(r.o. n. 19 del 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione (in relazione
all'art. 2, nn. 67 e 103, della legge-delega 16 febbraio 1987, n.
81), questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del
dibattimento del pretore che non abbia accolto la richiesta di
oblazione presentata dall'imputato prima dell'apertura del
dibattimento ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale, in
considerazione della permanenza delle conseguenze dannose o
pericolose del reato e della ritenuta gravità del fatto;
che, ad avviso del rimettente, l'accertamento della permanenza
delle conseguenze dannose o pericolose del reato e della gravità del
fatto presuppone una valutazione positiva circa la sussistenza del
fatto e, quindi, una previa valutazione di merito sul fondamento
dell'accusa, sì che la successiva funzione di giudizio può essere,
o apparire, condizionata dalla cosiddetta forza di prevenzione;
che, inoltre, il rigetto della domanda di oblazione fondato su
tali accertamenti presuppone, secondo il giudice a quo che non possa
essere pronunciata una immediata declaratoria di non punibilità ex
art. 129 cod. proc. pen;
che in tale situazione l'omessa previsione di una causa di
incompatibilità si porrebbe in contrasto: con l'art. 3, primo comma,
Cost., a causa della ingiustificata disparità di trattamento
rispetto ad analoghe situazioni di incompatibilità previste
dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., così come integrato dalle
sentenze della Corte costituzionale nn. 502 del 1991, 124 e 186 del
1992, 432 del 1995; con l'art. 24, secondo comma, Cost., per la
palese compromissione della genuinità e della correttezza del
processo formativo del convincimento del giudice del dibattimento e,
quindi, della garanzia del giusto processo; con l'art. 76 Cost., in
quanto le direttive nn. 67 e 103 della legge-delega n. 81 del 1987
impongono la rigorosa affermazione del principio della terzietà del
giudice anche nel giudizio pretorile;
che anche il pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo (r.o.
n. 64 del 1999), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (in
relazione all'art. 2, n. 67, della legge-delega 16 febbraio 1987, n.
81), dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere a
dibattimento del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento,
abbia rigettato la domanda di oblazione per la ritenuta gravità del
fatto, in quanto tale provvedimento è basato su una valutazione non
formale, ma di merito, del fatto, tale da pregiudicare la successiva
attività di giudizio.
Considerato che, stante la sostanziale identità delle questioni
sollevate dalle due ordinanze, deve essere disposta la riunione dei
relativi giudizi;
che le censure oggetto delle due ordinanze si basano sul
presupposto che il giudice del dibattimento, avendo già espresso una
valutazione di merito in ordine alla sussistenza del fatto nel
momento in cui, prima dell'apertura del dibattimento, ha respinto la
domanda di oblazione ex art. 162-bis cod. pen. per la permanenza
delle conseguenze dannose o pericolose del reato o per la ritenuta
gravità del fatto, versi in una situazione di incompatibilità
analoga a quelle previste dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
così come integrato dalle decisioni di questa Corte;
che il provvedimento con il quale il giudice respinge la domanda
di oblazione è stato già preso in esame dalla sentenza n. 453 del
1994, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per
le indagini preliminari che abbia rigettato la domanda di oblazione
per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione
complessiva delle indagini preliminari;
che la situazione allora presa in esame riguardava però una
funzione svolta dal giudice per le indagini preliminari e, quindi,
riferibile ad una fase del procedimento diversa rispetto a quella in
cui deve essere esercitata la funzione che si assume pregiudicata;
che la situazione oggetto del presente giudizio, nella quale la
domanda di ammissione all'oblazione è stata rivolta allo stesso
giudice del dibattimento, non può quindi essere assimilata a quella
esaminata nella citata sentenza, avendo questa Corte in più
occasioni affermato il principio che l'imparzialità del giudice non
può ritenersi intaccata da una valutazione, anche di merito,
compiuta all'interno della medesima fase del procedimento, "intesa
quale ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima,
prepara e condiziona quello successivo" al fine di evitare una
"assurda frammentazione del procedimento mediante l'attribuzione di
ciascun segmento di esso ad un giudice diverso" (ordinanza n. 24 del
1996 e, in precedenza, per una situazione analoga, sentenza n. 448
del 1995);
che tale principio generale ha trovato espressione con
particolare incisività in materia di provvedimenti sulla libertà
personale (v. sentenza n. 177 del 1996 e ordinanza n. 267 del 1996),
consentendo alla Corte di precisare che non può attribuirsi "alle
parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di un
giudizio del quale il giudice è già investito" con la conseguenza
che "lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione
del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito di
un'istanza di parte; esito (...) non solo irragionevole ma in
contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per
legge" nonché di escludere che alla scelta processuale di una parte
possa essere "rimessa la permanenza della titolarità del giudizio in
capo al giudice che ne è investito" (sentenza n. 51 del 1997 e
ordinanza n. 206 del 1998);
che - ove venisse riconosciuta una situazione di incompatibilità
nei sensi prospettati dai rimettenti - la possibilità, prevista
dall'art. 162-bis, quinto comma, cod. pen., di riproporre la domanda
di oblazione sino all'inizio della discussione finale del
dibattimento di primo grado provocherebbe effetti paralizzanti sul
processo del tipo di quelli che questa Corte ha inteso prevenire
mediante le decisioni sopra menzionate;
che la giurisprudenza di questa Corte, nell'affermare il
principio generale che l'imparzialità del giudice non è
pregiudicata da una valutazione, anche di merito, compiuta nella
medesima fase del procedimento, consente di ritenere superate le
conclusioni cui è pervenuta questa Corte nella sentenza n. 186 del
1992, che aveva ravvisato un'ipotesi di incompatibilità alla
funzione di giudizio del giudice che, prima dell'apertura del
dibattimento, avesse respinto la richiesta di applicazione della pena
concordata tra le parti;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal pretore
di Trani, sezione distaccata di Andria, e dal pretore di Venezia,
sezione distaccata di Dolo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte