Ordinanza n. 232/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice
di procedura penale in relazione all'art. 159 del codice penale,
promossi con due ordinanze emesse dal pretore di Ancona sezione
distaccata di Fabriano il 4 maggio 1999 nei procedimenti penali
riuniti a carico di M.T. ed altro, e il 10 ottobre 1999 nei
procedimenti penali riuniti a carico di A.B., iscritte ai nn. 438 e
688 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 37 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con due ordinanze di eguale contenuto il pretore di
Ancona, sezione distaccata di Fabriano, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di procedura
penale, limitatamente all'inciso "o rinvia", e in subordine, in
riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 486 c.p.p. in relazione
all'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui "non
prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la
sospensione della prescrizione il differimento reso necessario dalla
sussistenza di un legittimo impedimento" dell'imputato o del suo
difensore;
che in entrambe le ordinanze il rimettente premette:
che, a seguito del terremoto del 1997, per effetto della
sospensione dei termini processuali disposta con il decreto-legge 27
ottobre 1997, n. 364 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite
da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria), convertito
in legge 17 dicembre 1997, n. 434, i due procedimenti, già in fase
dibattimentale, sono stati rinviati all'8 giugno 1998, subendo
rispettivamente un ritardo di 202 giorni (r.o. n. 438 del 1999) e 144
giorni (r.o. n. 688 del 1999);
che tali rinvii debbono intendersi concessi a norma
dell'art. 486 cod. proc. pen., in quanto secondo la giurisprudenza
assolutamente prevalente della Cassazione la sospensione dei termini
disposta dalla legge eccezionale relativa al terremoto "non può
ritenersi applicabile ai termini per la vocatio in ius dell'imputato"
e comunque non determina la sospensione del corso della prescrizione;
che, per effetto di tale situazione, i reati ascritti agli
imputati sarebbero prescritti, mentre "se si fosse proceduto alla
sospensione del procedimento tenendo conto della necessità di
procedere a rinvio ex art. 486 c.p.p. non si sarebbe verificata
alcuna prescrizione [...] in virtù dell'art. 159, primo comma,
c.p.";
che, sulla base di queste premesse, il rimettente ripropone
le questioni di legittimità costituzionale già sollevate con le
ordinanze di rimessione in data 10, 20, 24 e 27 ottobre 1997,
dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte con ordinanza
n. 459 del 1998, facendo integrale rinvio alle motivazioni contenute
nelle predette ordinanze;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili o, in subordine, infondate.
Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano
identiche questioni, per cui deve essere disposta la riunione dei
relativi giudizi di costituzionalità;
che le ordinanze non contengono alcuna motivazione in ordine
alla non manifesta infondatezza delle dedotte questioni di
legittimità costituzionale, in quanto il rimettente si limita a
richiamare integralmente le motivazioni contenute nelle precedenti
ordinanze emesse nel corso del 1997, senza neppure allegarle alle
presenti ordinanze;
che non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di
legittimità costituzionale, come costantemente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, questioni motivate solo per
relationem in quanto il rimettente deve rendere esplicite le ragioni
per cui ritiene non manifestamente infondate le questioni sollevate,
mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio
al contenuto di altre ordinanze, sia pure emesse dallo stesso
giudice, tanto più se in altri procedimenti (v., tra le tante,
sentenze n. 242 del 1999 e n. 79 del 1996; ordinanza n. 98 del 1999);
che le questioni debbono pertanto essere dichiarate
manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla non
manifesta infondatezza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112
della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di
Fabriano, con le due ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., in
relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione, dal pretore di
Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le due ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte