Ordinanza n. 233/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 597/1973
- art. 34d.P.R. 601/1973
usata come parametro
citata
- art. 12legge 482/1985
- art. 34Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera
e), e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e
dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo
1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul
ricorso proposto da Tanzillo Italo contro l'Intendenza di finanza di
Torino, iscritta al n. 1301 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso da un contribuente
avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Torino
sull'istanza di rimborso delle imposte di ricchezza mobile e
complementare pagate in relazione all'indennità di buonuscita ENPAS
- la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza
emessa il 28 marzo 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale solo il
18 novembre 1996), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12, lettera e), e 46 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, nonché dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 601;
che - affermata la natura previdenziale della predetta indennità
- il collegio rimettente ritiene che le denunciate norme contrastino:
a) con l'art. 76 della Costituzione, per la lesione dei criteri
direttivi stabiliti dall'art. 2, lettera e), della legge delega 9
ottobre 1971, n. 825, essendo evidente la mancanza nella specie di un
nesso diretto tra l'indennità di buonuscita ed il rapporto di
lavoro; b) con l'art. 53 della Costituzione, attesa l'estensione
della tassabilità anche al risparmio accantonato per fini
previdenziali; c) con l'art. 38 della Costituzione, destinandosi
"parte delle indennità previdenziali a fini diversi da quelli di cui
alla norma costituzionale"; d) con l'art. 3 della Costituzione, per
la disparità di trattamento "con i lavoratori alle dipendenze dei
privati, che percepiscono l'indennità di anzianità senza aver
versato contributi; con coloro che hanno contratto un'assicurazione
sulla vita, i quali sono esenti dall'imposta; con i lavoratori che
percepiscono indennità INPS, pure esenti dal tributo";
Considerato che - a prescindere dalla incidenza nella materia in
esame delle modificazioni della disciplina della tassazione delle
indennità di fine rapporto, introdotte con efficacia retroattiva
dalla legge 26 settembre 1985, n. 482 (v., da ultimo, ordinanza n.
386 del 1994) - con riguardo agli artt. 12, lettera e), e 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 la questione
sollevata si palesa ictu oculi irrilevante, poiché tali norme
regolano la tassazione di dette indennità ai fini dell'IRPEF, mentre
come evidenziato dalla pur sintetica motivazione dell'ordinanza di
rimessione il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta restituzione
di somme versate a titolo di imposte di ricchezza mobile e
complementare, disciplinate dal d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 è, inoltre,
priva di qualsiasi motivazione;
che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera e), e 46 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nonché dell'art. 34
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni
tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76
della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Torino, con l'ordinanza in epigrafe (pervenuta alla Corte
costituzionale il 18 novembre 1996.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1997:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte