Ordinanza n. 233/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 15legge 332/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 159 del codice
penale, promossi con due ordinanze emesse il 23 giugno 1999 dal
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, nei procedimenti
penali a carico di B.G. ed altri e di S.G.L., iscritte ai nn. 478 e
479 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore il Tribunale di
Napoli in composizione monocratica, sezione distaccata di Capri, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 del codice
penale, nella parte in cui non prevede, per tutti i reati e a
prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del
corso della prescrizione ove si verifichino cause di sospensione dei
termini della custodia cautelare;
che in entrambe le ordinanze il rimettente premette:
che all'udienza di discussione le parti avevano chiesto
sentenza di non doversi procedere per essere i reati estinti per
prescrizione;
che i procedimenti avevano subito numerosi rinvii, dapprima
per impedimento del difensore (r.o. n. 478 del 1999) e dell'imputato
(r.o. n. 479 del 1999), quindi a causa dell'adesione dei difensori
all'astensione dalle udienze per un periodo cumulativo
rispettivamente di un anno, sette mesi e diciotto giorni (r.o. n. 478
del 1999) e di sei mesi e venti giorni (r.o. n. 479 del 1999);
che, calcolando tali periodi come sospensivi del corso
della prescrizione, il termine di prescrizione non sarebbe ancora
scaduto, mentre, alla stregua dell'interpretazione della prevalente
giurisprudenza di legittimità sull'art. 159 cod. pen., in relazione
ai casi di sospensione dei termini di custodia cautelare previsti
dall'art. 304 cod. proc. pen., i termini prescrizionali sarebbero
già maturati;
che infatti, prosegue il rimettente, nei casi in cui
l'art. 304 cod. proc. pen. prevede la sospensione dei termini di
custodia per l'impedimento dell'imputato o del difensore, secondo la
più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la sospensione
del corso della prescrizione del reato opera solo quando l'imputato
sia effettivamente sottoposto alla misura della custodia cautelare;
che tale interpretazione determinerebbe peraltro, ad avviso
del giudice a quo il contrasto della norma censurata con i sopra
richiamati parametri costituzionali: in particolare, sarebbe violato
l'art. 3 della Costituzione perché la pretesa punitiva dello Stato
risulterebbe irragionevolmente limitata ai soli casi in cui, del
tutto accidentalmente, l'imputato è detenuto, e perché si creerebbe
una ingiustificata disparità di trattamento tra persone imputate dei
medesimi reati a seconda che siano detenute o libere, tra imputati
per lo stesso fatto detenuti e non detenuti quando nei loro confronti
si proceda separatamente, tra imputati non detenuti, a seconda che
siano coimputati con detenuti o con non detenuti;
che, a sostegno dell'illegittimità costituzionale
dell'interpretazione riservata dalla prevalente giurisprudenza di
legittimità all'art. 159 cod. pen., il rimettente rileva che la
modifica del primo comma di tale norma operata dall'art. 15 della
legge 8 agosto 1995, n. 332 - a seguito della quale il corso della
prescrizione è sospeso anche in ogni caso in cui la sospensione dei
termini di custodia cautelare è imposta da una particolare
disposizione di legge - va letta tenendo presente il monito contenuto
nella sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 1994, che in
occasione di una precedente analoga questione di legittimità
sull'art. 159 cod. pen., peraltro giudicata inammissibile, aveva
auspicato un intervento del legislatore volto ad evitare la paralisi
dell'amministrazione della giustizia conseguente all'astensione dalle
udienze dei difensori;
che, ad avviso del rimettente, la ratio della novella
dell'art. 159, primo comma, cod. pen. dovrebbe dunque essere
ricercata nell'esigenza di evitare che la pretesa punitiva dello
Stato sia frustrata da situazioni di fatto non imputabili all'inerzia
dei titolari di tale potestà, ma da attività poste in essere
dall'imputato o dal suo difensore e che in ossequio a questa ratio
dovrebbe essere interpretato il richiamo alle cause che possono
comportare la sospensione dei termini della custodia cautelare;
che, al riguardo, il giudice a quo richiama una decisione
della stessa Corte di cassazione che ha ritenuto la norma censurata
applicabile, in relazione all'art. 304 cod. proc. pen., a prescindere
dall'effettivo stato di detenzione dell'imputato;
che, infine, il rimettente precisa che la questione
prospettata non potrebbe essere ritenuta inammissibile perché volta
ad introdurre, mediante la previsione di una nuova ipotesi di
sospensione della prescrizione, una addizione in malam partem in
materia penale, in quanto non sarebbe la norma in sé ad essere in
contrasto con la Costituzione, ma l'interpretazione ad essa riservata
dalla Cassazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata, in quanto alla Corte viene chiesto di "compiere
una opzione tra un'"interpretazione che il rimettente giudica
maggiormente consona ai principi costituzionali, e l'esplicita
estensione del catalogo delle cause di sospensione della
prescrizione"; opzioni che sono entrambe da considerarsi precluse
alla Corte costituzionale.
Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano identica
questione, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi
giudizi di costituzionalità;
che formalmente il giudice a quo chiede a questa Corte un
intervento additivo sull'art. 159, primo comma, cod. pen., al fine di
rendere operante la sospensione del corso della prescrizione, ove si
verifichino ipotesi di sospensione dei termini della custodia
cautelare, anche a prescindere dallo stato di detenzione
dell'imputato, ma in realtà ritiene che a tale risultato si possa
pervenire in via interpretativa, così da rendere la norma in esame
conforme a Costituzione;
che, in effetti, l'impianto argomentativo dell'ordinanza di
rimessione è principalmente volto a dimostrare la plausibilità di
tale interpretazione della norma censurata e che, al riguardo, lo
stesso rimettente menziona una delle decisioni della Corte di
cassazione che hanno interpretato l'art. 159, primo comma, cod.
pen. nel senso da lui auspicato;
che, in sostanza, la questione di costituzionalità risulta
sollevata al fine di ottenere un avallo all'interpretazione
propugnata dal rimettente, attribuendo a questa Corte un compito che
rientra tra quelli tipici del giudice ordinario;
che, ove siano prospettabili diverse interpretazioni della
norma censurata, di cui una ritenuta conforme a Costituzione, il
giudice ha il dovere di farla propria, dovendo sollevare questione di
legittimità costituzionale solo quando risulti impossibile seguire
una interpretazione costituzionalmente corretta (cfr., da ultimo,
sentenze n. 202 del 1999, n. 99 del 1997, n. 356 del 1996; ordinanze
nn. 27 e 13 del 2000, n. 7 del 1998);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 159 del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte