Ordinanza n. 234/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 13d.l. 429/1982
- art. 50legge 516/1982
- art. 58legge 516/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 50,
comma quarto, e 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), promossi con ordinanze emesse
il 20 gennaio e 20 aprile 1982 dal Tribunale di Sassari nei
procedimenti penali a carico di Piras Giovannino e di Pilo Costantino
ed altro, rispettivamente iscritte ai nn. 263 e 430 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 241 e 269 dell'1 e del 29 settembre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che, con le due ordinanze di cui in epigrafe, il Tribunale
di Sassari solleva questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 50, quarto comma, in relazione all'art. 58, ultimo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui, in forza del
combinato disposto delle norme suddette, occorrerebbe la previa
definizione del procedimento tributario onde procedere penalmente anche
in relazione al reato configurato nel quarto comma del citato art. 50,
per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione;
considerato che le questioni proposte sono identiche, sicché i
relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica ordinanza;
che l'art. 13 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito
nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che ha abrogato l'art. 50 e l'ultimo
comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972, avrà effetto solo a far
tempo dal 1 gennaio 1983.
Considerato che la Corte ha già esaminato l'unica questione
riproposta nelle due ricordate ordinanze, riconoscendone la fondatezza
con la sentenza n. 89 del 1982.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 50, quarto comma, in relazione all'art. 58,
ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata dal
Tribunale di Sassari con le ordinanze di cui in epigrafe, siccome già
riconosciuta fondata con la sentenza n. 89 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte