Ordinanza n. 235/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 414/1981
- art. 1legge 544/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 (Provvedimenti
urgenti in alcuni settori dell'economia), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544,
promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1999 dal pretore di
Brindisi nel procedimento civile Leucci industriale S.p.a. in
amministrazione straordinaria contro Cellamare Fernando, iscritta al
n. 401 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che il pretore di Brindisi, con ordinanza emessa il 14
aprile 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma,
e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414
(Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia), convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1981,
n. 544;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata,
vietando le azioni esecutive individuali successivamente all'inizio
della procedura di amministrazione straordinaria, si porrebbe in
contrasto, nella parte riguardante i crediti di massa di lavoro
subordinato, sia con il diritto di agire in giudizio garantito
dall'art. 24, primo comma, della Costituzione, che con il diritto
alla retribuzione, intesa, in senso ampio, quale mezzo per assicurare
al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa,
tutelato dall'art. 36 della Costituzione;
che, in particolare, secondo il rimettente la posizione di
coloro che risultano creditori nei confronti dell'amministrazione
straordinaria per aver fornito o prestato ad essa servizi e lavoro,
è diversa da quella dei creditori concorsuali ed identica a quella
dei soggetti che in un contratto a prestazioni corrispettive, avendo
adempiuto la propria prestazione, hanno diritto di pretendere
l'esecuzione della controprestazione e di procedere, in caso di
inadempimento, all'esecuzione forzata sui beni del debitore;
che, conseguentemente, il divieto di agire esecutivamente
posto dalla norma impugnata risulterebbe, per i crediti di massa di
lavoro subordinato, lesivo, al tempo stesso, del diritto alla
retribuzione e del diritto alla tutela giurisdizionale garantiti
dagli articoli 36 e 24 della Costituzione;
che, peraltro, il rimettente prospetta una diversa censura,
pur collegandola formalmente alla prima, rilevando in particolare
come nell'amministrazione straordinaria, diversamente che nel
fallimento, la possibilità di realizzazione delle pretese creditorie
sarebbe pregiudicata dall'assenza di "un giudice delegato che
autorizza i prelevamenti, approva lo stato passivo ed il piano di
riparto, dirige le operazioni della procedura e vigila l'opera del
curatore";
che, in relazione a tale censura, il rimettente esclude, poi,
che la funzione di garanzia propria del controllo giudiziale possa
ritenersi assolta da altri mezzi di pressione sull'attività del
commissario, quali denunce, istanze o diffide il cui esperimento non
avrebbe alcuna incidenza diretta sulla realizzazione della pretesa
legittimamente vantata dal lavoratore subordinato.
Considerato che il giudice a qua, mentre denuncia, in relazione
ai crediti di massa di lavoro subordinato, la illegittimità
costituzionale del divieto di azioni esecutive individuali
successivamente all'inizio della procedura di amministrazione
straordinaria, avanza, poi, come si è visto, nel testo
dell'ordinanza, una diversa censura riguardante la mancanza di un
controllo giudiziale sull'attività del commissario relativa ai
pagamenti di tali crediti, senza che sia dato comprendere quale sia
la questione che intende effettivamente sottoporre al giudizio di
questa Corte;
che la questione, essendo prospettata in termini perplessi e
preclusivi della sua necessaria individuazione, deve essere, per tale
ragione, dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del
decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 (Provvedimenti urgenti in alcuni
settori dell'economia), convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544, sollevata, in
riferimento agli artt. 24, primo comma, e 36 della Costituzione, dal
pretore di Brindisi con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte