Ordinanza n. 236/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 189legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186,
ultimo comma, e 189, primo comma, cod. pen. mil. pace
(insubordinazione) promossi dal Tribunale militare di Padova con
ordinanza emessa il 4 settembre 1981, con due ordinanze emesse il 25
settembre 1981 e con ordinanza emessa il 23 settembre 1981,
rispettivamente iscritte ai nn. 838, 839,840 e 841 del registro
ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 122, 143 e 129 del 1982.
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Aguzzi Casagrande
Giorgio, imputato di insubordinazione con violenza contro un superiore
non ufficiale, il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 4
settembre 1981 (reg. ord. n. 838 del 1981), sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186, ultimo comma, ultima
ipotesi, cod. pen. mil. pace, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione;
che la medesima questione veniva sollevata dallo stesso Tribunale
con due ordinanze del 25 settembre 1981 (reg. ord. n. 839 e 840 del
1981) emesse nei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di
Bottacin Giorgio e di Gasbarro Francesco ed altro;
che nel procedimento penale a carico di Armellin Gianfranco,
imputato di insubordinazione con minaccia e violenza contro un
superiore ufficiale il suddetto Tribunale, con ordinanza del 23
settembre 1981 (reg. ord. n. 841 del 1981), sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, prima
ipotesi, e 189, primo comma, prima ipotesi, dello stesso codice,
ritenendo parimenti il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Considerato che per l'analogia o l'identità delle questioni i
giudizi debbono essere riuniti;
che tutte le questioni sono state già decise con la sentenza 27
maggio 1982 n. 103, la quale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale delle disposizioni di legge sopra indicate;
che successivamente tutte le questioni suddette sono state di
conseguenza dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 193
del 1982, e che inoltre l'ordinanza n. 67 del 1983 ha dichiarato
manifestamente infondata quella relativa all'art. 186, ultimo comma,
ultima ipotesi, e l'ordinanza n. 236 del 1982 quella relativa all'art.
189, primo comma, prima ipotesi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale, sollevate dal Tribunale militare di Padova con le
ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost., degli
artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma, prima ipotesi, cod. pen.
mil. pace, e già dichiarate costituzionalmente illegittime da questa
Corte con sentenza n. 103 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte