Ordinanza n. 236/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1815Codice civile
- art. 4legge 108/1996
usata come parametro
citata
- art. 644Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio
1999 dal pretore di Napoli nel procedimento civile Longobardi
Pasquale contro B.N. Commercio e finanza S.p.a., iscritta al n. 630
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che il pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 20
luglio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato
dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia
di usura), nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun
interesse la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma
divenuti successivamente usurari; e, in via subordinata, questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 1815, secondo comma,
del codice civile nella parte in cui non sanziona in alcun modo la
pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti
successivamente usurari;
che ad avviso del rimettente - il quale è chiamato a
decidere su una domanda di condanna al pagamento di interessi di mora
convenuti in un contratto di locazione finanziaria - risponderebbe
del reato di usura, nella configurazione risultante dal nuovo testo
dell'art. 644 del codice penale, non solo chi si fa promettere ma
anche chi si fa dare interessi superiori al cosiddetto tasso soglia
fissato dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e, in
quanto tali, considerati, dalla stessa norma, sempre usurari;
che, conseguentemente, la sanzione civile della non debenza
di alcun interesse disposta dall'art. 1815, secondo comma, per
l'ipotesi in cui siano convenuti interessi usurari, opererebbe non
soltanto nel caso in cui gli interessi siano pattuiti ad un tasso
originariamente usurario ma anche in quello in cui essi superino il
tasso soglia per effetto di una variazione in diminuzione del
predetto tasso, e ciò con riguardo sia ai contratti stipulati prima
dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, sia a quelli
stipulati successivamente;
che, in tal modo, la norma impugnata si porrebbe in
contrasto, innanzitutto, con l'art. 24 della Costituzione, in quanto
precluderebbe, per effetto dei decreti ministeriali di determinazione
del tasso soglia, la tutela giurisdizionale del diritto,
legittimamente sorto, alla percezione degli interessi convenzionali;
che la stessa norma sarebbe, inoltre, lesiva del principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, creando una
irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento sia tra
operatori che abbiano legittimamente concesso finanziamenti a tassi
di interesse non usurari, in funzione del dato accidentale della
variazione in diminuzione del tasso soglia, non prevedibile nell'an e
nel quantum sia tra posizioni creditorie e debitorie, atteso che il
creditore - il quale non dovrebbe necessariamente identificarsi con
il soggetto economicamente più forte del rapporto - sarebbe esposto,
in caso di diminuzione del tasso soglia, alla sanzione della non
debenza di interessi, senza che un successivo aumento della soglia di
usurarietà al di sopra del tasso pattuito possa incidere nuovamente
sul rapporto;
che la norma impugnata contrasterebbe da ultimo con l'art. 47
della Costituzione, in quanto da un lato ostacolerebbe la concessione
del credito a causa del rischio di una sanzione a carico degli
operatori finanziari del tutto indipendente da una qualsiasi loro
condotta colpevole, dall'altro indurrebbe gli operatori medesimi - i
quali, in virtù del meccanismo previsto dalla legge n. 108 del 1996,
possono di fatto incidere sulla determinazione del tasso soglia - a
mantenere i tassi di interesse ad un livello più alto di quello
effettivamente imposto dal mercato;
che qualora, poi, la norma impugnata fosse interpretata nel
senso di riferire la sanzione di nullità ivi prevista alle sole
pattuizioni con le quali vengono convenuti interessi usurari,
escludendo dunque le ipotesi in cui gli interessi divengano usurari a
seguito dell'abbassamento del tasso soglia, ugualmente la
disposizione si porrebbe - ad avviso del medesimo rimettente - in
contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto sottoporrebbe a disciplina
diversa situazioni identiche (e cioè richieste di interessi
superiori al tasso soglia pro tempore vigente) in ragione
esclusivamente del dato temporale relativo alla conclusione del
contratto;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di infondatezza di entrambe le
questioni prospettate, in via principale e subordinata, dal
rimettente;
che, secondo l'Avvocatura, l'art. 1815, secondo comma, cod.
civ. dovrebbe trovare applicazione soltanto nei casi in cui
sussistano gli estremi del reato di usura il quale richiederebbe che
la pattuizione abbia ab origine e cioè all'atto della sua
stipulazione, il carattere dell'usurarietà;
che, in particolare, secondo l'Avvocatura, la mutabilità dei
tassi di mercato che, nel corso di un rapporto per sua natura di
lunga durata, possono crescere, con vantaggio del debitore, o
diminuire, con vantaggio per la banca o l'azienda finanziatrice,
renderebbe necessariamente aleatorio il contratto di finanziamento a
tasso fisso;
che la tutela offerta dal reato di usura non sarebbe,
pertanto, invocabile quando si tratta di sottrarre il debitore non
già all'assunzione di impegni sproporzionati al corrispettivo
ricevuto, ma ad un rischio economico consapevolmente e liberamente
assunto al momento della conclusione del contratto;
che, pertanto, "l'unica soluzione coerente con i principi
costituzionali" sarebbe, secondo l'Avvocatura, "quella della
inapplicabilità del secondo comma dell'art. 1815 del codice civile
alle operazioni stipulate prima della riduzione del tasso soglia ad
una misura inferiore ai tassi originariamente convenuti".
Considerato che l'oggetto del giudizio a quo è rappresentato -
come si desume dall'ordinanza di rimessione - dalla domanda di
condanna al pagamento di interessi convenzionali di mora;
che manca, nell'ordinanza di rimessione, qualsiasi
motivazione in ordine all'iter logico in virtù del quale il
rimettente ritiene che la norma impugnata - dettata in tema di
contratto di mutuo - sia applicabile anche alla convenzione
determinativa di interessi moratori, dovuti per il ritardo
nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria;
che il difetto di motivazione su tale profilo di rilevanza -
considerata anche la mancanza di un diritto vivente conforme
all'implicito assunto del rimettente - determina la manifesta
inammissibilità sia della questione principale che di quella
subordinata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice
civile, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108
(Disposizioni in materia di usura), sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 47 della Costituzione, dal pretore di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte