Ordinanza n. 237/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 666Codice di procedura penale
- art. 678Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, quarto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promosso con ordinanza emessa l'8 agosto 1995 dal
tribunale di sorveglianza di Brescia, nel procedimento di
sorveglianza nei confronti di Braccioli Pietro, iscritta al n. 951
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, chiamato a decidere sul reclamo proposto da un
detenuto avverso il provvedimento di diniego di un permesso premio
pronunciato dal magistrato di sorveglianza, il tribunale di
sorveglianza di Brescia ha, con ordinanza dell'8 agosto 1995,
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione,
due distinte questioni di legittimità, entrambe incentrate sull'art.
30-bis, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), censurato nella parte in cui,
da un lato, esige che il tribunale di sorveglianza si pronunci sul
reclamo entro il termine di dieci giorni e, dall'altro lato, non
prevede che avverso la decisione dello stesso tribunale nella
medesima materia possa essere proposto ricorso per cassazione;
che il rimettente richiama la sentenza costituzionale n. 53 del
1993, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità (fra l'altro)
dell'art. 30-bis della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non
consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura
penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato
di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo
trascorso in permesso premio, osservando che, poiché in tale
sentenza si fa riferimento soltanto al provvedimento emesso ai sensi
dell'art. 53-bis della legge n. 354 del 1975 e alla procedura di cui
all'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la detta
statuizione non sarebbe riferibile al procedimento a quo;
che, peraltro, di fronte alla più volte affermata
giurisdizionalizzazione della procedura concernente i permessi premio
(sentenze n. 349 del 1993 e 227 del 1995) risulterebbe evidente
l'illegittimità della norma denunciata, in relazione ad entrambi i
parametri evocati;
che l'osservanza dell'art. 3 della Costituzione sarebbe
compromessa perché del tutto irrazionalmente si impone al tribunale
di sorveglianza di decidere sul reclamo entro dieci giorni, un
termine che "confligge" con quello previsto dall'art. 666, comma
terzo, del codice di procedura penale, il quale dispone che l'avviso
deve essere notificato almeno dieci giorni prima della data
dell'udienza;
che ciò comporterebbe altresì violazione del diritto di difesa
e del principio rieducativo della pena, anche con riferimento alla
non ricorribilità per cassazione di un provvedimento, come quello
del tribunale di sorveglianza, avente sicura natura giurisdizionale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la seconda questione sia dichiarata
inammissibile perché del tutto irrilevante, e che la prima questione
venga dichiarata non fondata, non potendo giungersi a conclusione
diversa da quella assunta dalla Corte costituzionale, la quale ha,
"ad altro proposito", dichiarato l'illegittimità della norma
denunciata;
Considerato che entrambe le questioni sono manifestamente
inammissibili;
che, più in particolare, la censura incentrata sulla brevità
del termine previsto per la decisione del tribunale di sorveglianza
sui reclami avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in
materia di permessi premio è del tutto irrilevante nel processo a
quo, avendo il rimettente fatto applicazione di norme diverse da
quelle di cui denuncia l'illegittimità costituzionale, perché non
riferibili alla procedura del reclamo di cui all'art. 30-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, con il notificare all'interessato il
decreto di fissazione per l'udienza circa cinquanta giorni prima,
così da superare comunque il termine di dieci giorni dalla
proposizione del reclamo per la decisione sul reclamo stesso;
che, del pari, manifestamente inammissibile, perché del tutto
futura ed eventuale, è la questione riguardante la dedotta non
ricorribilità per cassazione del provvedimento del tribunale di
sorveglianza che decide sul reclamo in tema di permessi premio, il
tutto senza contare che detta ricorribilità, già affermata da
questa Corte (v. sentenza n. 227 del 1995), è stata ritenuta di
recente anche dalla Corte di cassazione (v. sez. I, 2 febbraio 1996,
Lakhdar; sez. I, 21 febbraio 1996, Resica).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Didichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, quarto comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione,
dal tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1996:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte