Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ordinamento penitenziario - In genere - Reclamo del detenuto avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Termine - Adeguatezza della sua durata al fine di assicurare l'effettività del diritto di difesa e assicurare l'assistenza tecnica del difensore (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che prevede che il termine per il reclamo del detenuto contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che decide sui permessi di necessità sia di ventiquattro ore dalla comunicazione, anziché di quindici giorni. Valutazione riservata al legislatore, tra l'altro, per l'eventuale rimodulazione dei termini anche per il PM). (Classif. 167001).
L’effettività del diritto di difesa è ingiustificatamente pregiudicata dall’apposizione di un termine breve rispetto alla necessità, per il detenuto interessato, di articolare compiutamente nel reclamo, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il tribunale di sorveglianza dovrà esercitare il proprio controllo sulla decisione del primo giudice; ciò anche in ragione della oggettiva difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l’assistenza tecnica di un difensore, parte integrante del diritto di difesa. (Precedenti: S. 113/2020 - mass. 43326; S. 143/2013 - mass. 37157; S. 120/2002 - mass. 26875; S. 175/1996).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 24 Cost., l’art. 30-bis, terzo comma, ordin. penit. nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di necessità è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni. La brevità del termine lede l’effettività del diritto di difesa sia in ragione della difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l’assistenza tecnica di un difensore sia per la pratica impossibilità di ottenere entro tale termine copia di tutti i documenti acquisiti ex officio dal giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il rimedio al vulnus riscontrato può essere assicurato dalla disciplina del reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle autorità penitenziarie che riguardano il detenuto, che fornisce un preciso punto di riferimento, già rinvenibile nel sistema legislativo ancorché non costituente l’unica soluzione costituzionalmente obbligata. Non muta, invece, il termine di ventiquattro ore per il reclamo da parte del PM, essendo la questione calibrata sull’esigenza di garantire il diritto di difesa del detenuto cui sia stata respinta l’istanza di permesso di necessità. Valuterà, in ogni caso, il legislatore se riconsiderare la complessiva disciplina, eventualmente ricalibrando per entrambe le parti i termini per l’impugnazione e la disciplina della sospensione dell’esecuzione del permesso nella loro pendenza, in modo che sia, comunque, consentito il pieno esplicarsi del diritto di difesa). (Precedenti: S. 37/2025 - mass. 46714; S. 31/2025 - mass. 46641; S. 46/2024 - mass. 46030; S. 113/2020 - mass. 43326; S. 242/2019 - mass. 40813; S. 99/2019 - mass. 42190; S. 40/2019 - mass. 42186; S. 233/2018; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 236/2016 - mass. 39110).
sentenza 78/2025massima n. 46818 Ordinamento penitenziario - Permessi-premio - Procedimento di reclamo al tribunale di sorveglianza - Ritenuta inapplicabilità delle norme del codice di procedura penale (artt. 666 e 678) prescriventi, per il procedimento di esecuzione, l'avviso all'interessato e al difensore dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra detenuti, con lesione del diritto alla difesa e del contraddittorio, nonché del principio della funzione rieducativa della pena - Omessa considerazione del diverso indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 236, comma 2 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, 30 'bis', comma quarto e 30 'ter', comma settimo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurati - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui, nel fissare il termine (di dieci giorni dalla ricezione del reclamo) entro il quale il tribunale di sorveglianza deve provvedere in ordine all'impugnazione dell'interessato in materia di permessi premio, non consentirebbero di applicare gli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. (che, per il procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso all'interessato e al suo difensore della udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire). Va, infatti, osservato che il rimettente, nel sollevare la questione, muove da un presupposto interpretativo erroneo in quanto non tiene conto del piu' recente orientamento della giurisprudenza di legittimita' secondo cui il reclamo proposto dal detenuto in materia di permessi premio davanti al tribunale di sorveglianza deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, con le forme stabilite dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. - ord. n. 45 del 1999 ove e' stato affermato il principio secondo cui la ritenuta applicabilita' degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. al procedimento di reclamo in materia di permessi premio deriva dalla necessita' di rinvenire nel sistema regole che assicurino, in una delle forme possibili, il diritto di difesa e il contraddittorio.
Riguarda ancheart. 30-ter Ordinamento penitenziario
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI PREMIO - RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - DENUNCIATA INAPPLICABILITA' DELLE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - CONSEGUENTE LAMENTATA PRECLUSIONE DELL'AVVISO ALL'INTERESSATO E AL SUO DIFENSORE DELL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO, CON UN TERMINE PER COMPARIRE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DI UN'INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA SEGUITA DAL GIUDICE RIMETTENTE E GIA' APPLICATA NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE - MANIFESTA INAMMISISBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., essendo stata prospettata sulla base di un'interpretazione delle norme denunciate diversa da quella gia' seguita dallo stesso giudice rimettente ed applicata nel procedimento principale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e degli artt. 30-bis, quarto comma, e 30-ter, settimo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), impugnati nella parte in cui non consentirebbero di applicare nel procedimento di reclamo in materia di permessi premio gli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., i quali, per il procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso all'interessato ed al suo difensore dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire. (Nella specie il Tribunale di sorveglianza rimettente, avendo disposto che della fissazione dell'udienza in camera di consiglio fosse dato avviso alle parti ed al difensore, ha fatto applicazione di regole, desunte dal sistema, che assicurano, in una delle forme possibili, il diritto di difesa ed il contraddittorio, garantiti anche nel procedimento di reclamo in materia di permessi premio, in conformita' del resto ad una recente pronuncia della Corte di cassazione, la quale ha affermato che in tale materia trovano applicazione le norme relative al procedimento in camera di consiglio di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.). - Cfr. O. nn. 337/1994 e 237/1996; S. n. 53/1993.
sentenza 45/1999massima n. 24471 Riguarda ancheart. 666 Codice di procedura penaleart. 30-ter Ordinamento penitenziarioart. 678 Codice di procedura penale
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI-PREMIO - PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - RECLAMO DA PARTE DEL CONDANNATO E DEL PUBBLICO MINISTERO - TERMINE DI VENTIQUATTRO ORE - LAMENTATA ESIGUITA' - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, NON ESSENDO TALE DISCIPLINA DIVERSIFICATA RISPETTO A QUELLA DEL RECLAMO AVVERSO I PROVVEDIMENTI RELATIVI AI PERMESSI ORDINARI - LESIONE, ALTRESI', DEGLI ARTT. 25 E 27 COST. - IMPOSSIBILITA', PER LA CORTE, DI RINVENIRE NELL'ORDINAMENTO UNA CONCLUSIONE COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, denunziato nella parte in cui concede al condannato ed al pubblico ministero il solo termine di ventiquattro ore per proporre reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi- premio adottati dal magistrato di sorveglianza, lamentando la eccessiva brevita' di tale termine, originariamente dettato in via esclusiva per i permessi ordinari. Posta la profonda distinzione tra l'istituto del permesso-premio e quello del permesso c.d. di necessita' previsto dall'art. 30 l. n. 354 del 1975 - peraltro non connaturato alla esecuzione della pena - non puo' non ritenersi che la fissazione di un identico termine per il reclamo nei confronti di entrambi i provvedimenti, rispondenti ciascuno a presupposti e finalita' diversi, si riveli non ragionevole, oltre al fatto che e' la disciplina impugnata a suscitare dubbi di ragionevolezza, potendo apparire non del tutto congruo il termine di ventiquattro ore per censurare un provvedimento incidente su un regime che e' parte integrante del trattamento e da cui possono discendere conseguenze dirette anche al fine dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione. Tuttavia, non e' consentito rintracciare nell'ordinamento una conclusione costituzionalmente obbligata che permetta alla Corte di porre rimedio alla brevita' di detto termine, rideterminando lo stesso, essendo i 'tertia comparationis' addotti dal giudice 'a quo' (art. 14-ter l. n. 354 del 1975; termine per l'impugnazione dei provvedimenti del giudice secondo il codice di procedura penale) cosi' disomogenei da non consentire alcuna possibilita' di adattamento all'istituto. Sara' quindi compito del legislatore provvedere, quanto piu' rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine, contemperando la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura, ferma restando la possibilita' per l'interessato di azionare il procedimento per la restituzione nel termine, nei limiti indicati dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen.. - S. nn. 188/1990, 53/1993, 349/1993, 227/1995 e 504/1995. O. nn. 1163/1988 e 436/1989. red.: A.M. Marini
LIBERTA' PERSONALE - ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA' - PERMESSI-PREMIO - PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - RECLAMO DELL'INTERESSATO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - DECISIONE DEL TRIBUNALE - NECESSITA' DI ADOZIONE ENTRO DIECI GIORNI - LAMENTATA ESIGUITA' DI TALE TERMINE - POSSIBILITA' DI PROPORRE AVVERSO LA DECISIONE STESSA RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE (ART. 666) NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO RIEDUCATIVO DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, quarto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, censurato da un lato, per il fatto che il Tribunale di sorveglianza si debba pronunciare sul reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di permessi-premio entro il termine di dieci giorni e, dall'altro, in quanto non e' previsto che contro la decisione dello stesso Tribunale, nella medesima materia, possa essere proposto ricorso per Cassazione. La prima questione e' infatti del tutto irrilevante nel processo 'a quo', avendo il rimettente fatto applicazione di norme diverse da quella impugnata, mentre la seconda e' del tutto futura ed eventuale, senza considerare che la predetta ricorribilita' per Cassazione e' stata gia' affermata dalla Corte e, di recente, anche dalla stessa Cassazione. - S. n. 227/1995. red.: A.M. Marini
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI PREMIO AL CONDANNATO - RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - DENUNCIATA INAPPLICABILITA' DELLE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - AVVENUTA APPLICAZIONE DELLE STESSE NORME NEL GIUDIZIO 'A QUO' - DIFETTO DI RILEVANZA DI ULTERIORI DUBBI DI INCOSTITUZIONALITA' RELATIVI A FASI DI GIUDIZIO SUCCESSIVE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale della disposizione indubbiata non puo' essere proposta sulla base di una interpretazione diversa da quella che il giudice 'a quo' ha fatto propria ed ha gia' applicato. Percio', la questione concernente l'inapplicabilita' degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. (sul procedimento di sorveglianza) al reclamo proposto dal condannato in tema di permesso premio, va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto il rimettente tribunale di sorveglianza - discostandosi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale - ha applicato i suddetti articoli nell'esame del reclamo sottopostogli; ne' e' rilevante, anteriormente alla decisione del reclamo, il dubbio di incostituzionalita' concernente la non esperibilita' del ricorso per cassazione avverso tale decisione. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 13, 24, 27 e 111 Cost., e relativa all'art. 30-bis, commi terzo e quarto, l. 26 luglio 1975 n. 354, aggiunto dall'art. 2, l. 20 luglio 1977 n. 450). red.: L.I. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 2 legge 450/1977
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - RECLAMO AVVERSO IL DECRETO CHE ESCLUDE DAL COMPUTO DELLA DETENZIONE IL PERIODO TRASCORSO IN PERMESSO PREMIO - ESCLUSIONE DELL'APPLICABILITA' DEL NUOVO MODULO PROCEDIMENTALE PREVISTO DAL CODICE PER IL PROCESSO DI ESECUZIONE - CONSEGUENTE RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELLA NORMA DELLA LEGGE DI DELEGA CHE IN MATERIA ESIGE GARANZIE DI GIURISDIZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Nel disporre che per il reclamo contro il decreto del magistrato di sorveglianza che imputa a detenzione, in caso di immeritevolezza, il periodo trascorso in permesso-premio, si continui a seguire (attraverso il richiamo dell'art. 53 bis all'art. 14 ter della legge n. 354 del 1975) il sintetico procedimento camerale previsto in quest'ultimo, escludendo di conseguenza, l'applicabilita' del nuovo modello procedimentale che l'art. 666 cod.proc.pen. ha tracciato per il processo di esecuzione e che l'art. 678 stesso codice ha esteso al tribunale di sorveglianza, l'art. 236 del d.lgs. n. 271 del 1989 viola le norme della legge di delega (art. 2, dir. 96) che anche nella materia 'de qua' esige l'osservanza di "garanzie di giurisdizionalita'". La impossibilita', per il tribunale, data la ristrettezza dello 'spatium deliberandi' di dieci giorni, di osservare il termine di cui al terzo comma del citato art. 666, e la preclusione, per l'interessato, della facolta' di partecipare al giudizio, non validamente sostituita da quella riconosciutagli, di presentare memorie, che le norme in questione comportano, ed inoltre la non ricorribilita' per cassazione della decisione sul reclamo (talvolta affermata dalla giurisprudenza di legittimita') privano infatti il procedimento delle suddette garanzie. Pertanto gli artt. 236, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, 14 ter, primo, secondo e terzo comma, e 30 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, vanno dichiarati illegittimi - assorbiti gli altri profili dedotti - per eccesso di delega, nella parte in cui non consentono l'applicazione, nel suddetto procedimento, degli artt. 666 e 678, cod.proc.pen.. - Su analoga questione, rapportata pero' al regime previgente all'attuale codice di procedura penale, v. ancora S. n. 188/1990.
sentenza 53/1993massima n. 19250 Riguarda ancheart. 14-ter Ordinamento penitenziario
ORD. N. 436/89. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI-PREMIO AI CONDANNATI - DINIEGO - RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - RICORRIBILITA' IN CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZE DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30-bis, 30-ter, 70, comma primo, e 71-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (nel testo risultante dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663), impugnati - in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost. - "nella parte in cui non prevedono la ricorribilita' in Cassazione per motivi di legittimita' avverso le ordinanze con cui il Tribunale di sorveglianza abbia deciso in secondo grado sui provvedimenti in tema di negazione e di concessione di permessi premiali ai condannati". E' infatti necessario che il Tribunale di sorveglianza riesamini il problema della propria legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di reclamo avverso il diniego di permesso premio, tenuto conto della pronuncia - successiva all'ordinanza di rimessione - con cui la Corte ha escluso tale legittimazione in base alla costante giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il suddetto procedimento di reclamo si configura "con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate". - O. n. 1163/1988.
Riguarda ancheart. 30-ter Ordinamento penitenziarioart. 70 Ordinamento penitenziarioart. 71-ter Ordinamento penitenziario