Ordinanza n. 237/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre
1998 dalla Corte di assise di Roma, nel procedimento penale a carico
di A. R., iscritta al n. 883 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 19 ottobre 1998 la Corte di assise
di Roma, investita in qualità di giudice dell'esecuzione della
richiesta del pubblico ministero di determinazione della pena nei
confronti di un soggetto condannato con diverse sentenze a più pene
detentive, ha sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 72, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui
prevede che, in caso di concorso di un delitto che importa la pena
dell'ergastolo con uno o più delitti puniti con pene detentive
temporanee, la pena dell'ergastolo con isolamento diurno da due a
diciotto mesi si applica ope legis anche al condannato ammesso al
regime di semilibertà;
che il rimettente espone in fatto: che il prevenuto era stato
condannato nel 1985 dalla Corte di assise di Roma con una medesima
sentenza a più ergastoli, unificati dallo stesso giudice di
cognizione nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno per il
periodo di un anno, e che successivamente, con diverse sentenze e in
diversi contesti, aveva subito ulteriori condanne a pene detentive
temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni;
che a seguito di queste ulteriori condanne il pubblico ministero
aveva inizialmente chiesto di determinare la sanzione da irrogare in
sede di cumulo nell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, e
successivamente, modificando la richiesta originaria, aveva precisato
che la sanzione dell'isolamento diurno doveva ritenersi già eseguita
durante il regime di massima sicurezza, al quale il condannato, già
aderente alle Brigate Rosse, "dovrebbe essere stato assoggettato in
epoca precedente";
che, ad avviso del giudice a quo, nei confronti del prevenuto
dovrebbe essere applicata in sede di cumulo la pena unica
dell'ergastolo, con isolamento diurno per un periodo da due a
diciotto mesi, in accoglimento della originaria richiesta del
pubblico ministero;
che peraltro il condannato era stato ammesso al lavoro
all'esterno dal 1995 e dal 1997 si trovava in regime di semilibertà;
che ad avviso del rimettente il regime di semilibertà, sia in
considerazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione al
beneficio, sia per le modalità concrete di esecuzione della pena,
non appare compatibile con l'applicazione dell'isolamento diurno;
che tale situazione si porrebbe in contrasto con i principi
enunciati dall'art. 27, terzo comma, Cost., sotto il duplice profilo
che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato;
che, in particolare, le modalità di applicazione dell'isolamento
diurno, determinando necessariamente la revoca del beneficio della
semilibertà, verrebbero da un lato a confliggere con un processo
individuale di reinserimento sociale già avviato, in contrasto con
il principio dell'emenda, dall'altro, traducendosi in un aumento di
afflittività della pena, la renderebbero, in concreto, contraria al
senso di umanità.
Considerato che dal tenore dell'ordinanza di rimessione sembra
ricavarsi che il giudice a quo ritiene applicabile al caso sottoposto
al suo esame l'art. 72, secondo comma, cod. pen., che regola il
concorso tra un delitto che importa la pena dell'ergastolo e più
delitti che comportano pene detentive temporanee per un tempo
complessivo superiore a cinque anni, ma che d'altro canto lo stesso
rimettente mostra di tenere conto anche del precedente cumulo, già
disposto in sede di cognizione ex art. 72, primo comma, cod. pen.,
relativo alla precedente condanna a più ergastoli, unificati nella
pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno e, quindi, di
voler procedere all'unificazione di tutte le pene concorrenti;
che manca pertanto qualsiasi motivazione circa le ragioni per cui
il rimettente ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale nei confronti del secondo comma dell'art. 72 cod.
pen., quando la previsione della meno grave sanzione dell'isolamento
diurno ivi prevista avrebbe dovuto ritenersi assorbita nella ipotesi
più grave contemplata nel primo comma;
che inoltre il giudice rimettente dà per scontato che il
condannato debba ancora essere sottoposto ad un periodo di isolamento
diurno, senza peraltro chiarire se tale conclusione sia suffragata
dal dato di fatto che il prevenuto non ha ancora espiato il periodo
di isolamento determinato in sede di cognizione, ovvero derivi
dall'esigenza di rideterminare il periodo di isolamento diurno in
misura superiore a quello già disposto con la precedente sentenza,
così trascurando di motivare su un aspetto essenziale ai fini della
rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale;
che, in ogni caso, il giudice a quo ha omesso di verificare se
nel caso di specie potesse trovare applicazione, come espressamente
richiesto dal pubblico ministero, il principio di fungibilità tra il
periodo in cui il prevenuto era stato sottoposto al regime di massima
sicurezza o di sorveglianza particolare (rispettivamente ex artt. 90
e 14-ter dell'ordinamento penitenziario) e l'isolamento diurno,
limitandosi a rilevare che "difetta, nel caso in esame, la prova"
dell'assoggettamento a tale regime; prova che il rimettente avrebbe
dovuto acquisire ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., eventualmente
mediante richiesta di esibizione della cartella personale del
condannato presso le competenti autorità penitenziarie;
che inoltre dall'ordinanza di rimessione - ove l'art. 72 cod.
pen. è sottoposto a scrutinio di costituzionalità in quanto "le
modalità attuali di applicazione dell'isolamento diurno vengono a
confliggere con un avviato processo individuale di reinserimento
sociale, attuato attraverso le misure alternative alla detenzione..."
- emerge che la questione di legittimità costituzionale, volta a
prevenire la asserita perdita automatica del beneficio della
semilibertà, è prematura ed ipotetica, dovendo comunque essere
delibata dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza competenti
per l'eventuale sospensione o cessazione della semilibertà a norma
dell'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario;
che per le concorrenti ragioni sopra esposte la questione va
pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, dalla Corte di assise di Roma, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte