Ordinanza n. 238/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 561/1956
- art. 21d.lgs. 233/1946
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto
legge del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233
(Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con
legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti
legislativi emanati dal Governo durante il periodo della
Costituente), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1988 dal
Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Sassone Walter ed altro e l'ENPAM, iscritta al n. 667 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Sassone Walter ed altro e
dell'ENPAM nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avv.ti Francesco P. Rossi per Sassone Walter ed altro,
Giovanni Motzo e Tommaso Manferoce per l'ENPAM e l'Avvocato dello
Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, nel corso di due giudizi riuniti promossi
rispettivamente dal dott. Walter Sassone e dal dott. Giulio Tonietti,
medici liberi professionisti, contro l'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza medici (ENPAM), il Pretore di Firenze, con ordinanza
del 20 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e
38, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561,
"nella parte in cui non detta criteri e limiti per la determinazione
di mezzi adeguati per l'assicurazione contro la vecchiaia e della
correlativa contribuzione";
che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti sia i
ricorrenti aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimmessione
e sviluppandole in un'ampia memoria, sia l'ENPAM, eccependo
preliminarmente l'inammissibilità della questione e in subordine
domandando che sia dichiarata infondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo parimenti per
l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza;
Considerato che il Pretore ha omesso qualsiasi indicazione circa
l'oggetto della domanda proposta dai ricorrenti, onde l'affermazione
di rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio
principale, inserita nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione,
appare del tutto indimostrata;
che, sotto un ulteriore profilo, l'inammissibilità della
questione risulta dall'ordinanza medesima, là dove esclude che il
vuoto di disciplina, che si aprirebbe in seguito all'ipotizzata
declaratoria di incostituzionalità della norma denunziata, possa
essere colmato ad opera del giudice ordinario con "l'immediata
omologazione della disciplina previdenziale dei medici a quella delle
altre categorie di professionisti" semplicemente in via di
disapplicazione del regolamento dell'ENPAM approvato con d.m. 18
novembre 1981 (modificato con d.m. 23 giugno 1983), con ciò finendo
col mettere in dubbio la stessa giurisdizione del giudice a quo;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233
(Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con
legge 17 aprile 1956 n. 561 (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti
legislativi emanati dal Governo durante il periodo della
Costituente), sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli
artt. 3, 23 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte