Ordinanza n. 238/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 147 e 123 del
codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 dello
stesso codice, promossi con quattro ordinanze emesse dal Tribunale
militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 735 e 736 del
registro ordinanze 1991 e nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1992 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 e n. 6,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali a carico di
imputati del reato di allontanamento illecito dal Corpo, il Tribunale
militare di Padova, con tre ordinanze rispettivamente emesse il 9
ottobre (R.O. n. 736/1991), il 5 novembre (R.O. n. 22/1992), ed il 17
settembre del 1991 (R.O. n. 23/1992), ha sollevato, in relazione agli
artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147
del codice penale militare di pace, nella parte in cui - in
riferimento all'art. 260 del medesimo codice - pone la richiesta del
comandante di Corpo quale condizione di procedibilità per il reato;
che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui
vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del
codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta, in
senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate
decisioni ed alle posizioni della dottrina, attribuendo alla
richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di
punibilità e non già di procedibilità;
che ciò premesso, il giudice a quo fonda la censura proprio
sulla ipotesi di reato costituita dall'assenza arbitraria (di durata
compresa tra uno e cinque giorni) in quanto, a causa del collegamento
con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti che il
principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice";
che identica questione è stata sollevata con ordinanza emessa
il 30 settembre 1991 (R.O. n. 735/1991) dal Tribunale militare di
Padova, sotto i medesimi profili, con riguardo all'art. 123 del
codice penale militare di pace (sempre posto in correlazione con
l'art. 260 del medesimo codice) che regola l'analoga ipotesi di
omessa presentazione in servizio;
che nei giudizi introdotti dalle ordinanze nn. 735 e 736 del
1991, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
la declaratoria d'infondatezza;
Considerato che i giudizi, per analogia ed identità dell'oggetto
debbono essere riuniti;
che la questione relativa all'art. 147 del codice penale
militare di pace è stata già decisa da questa Corte con ordinanza
n. 495 del 1991, sulla base del carattere esclusivamente processuale
delle richieste de qua, più volte sottolineato anche in altre
decisioni;
che ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve
giungersi per la questione concernente l'art. 123 del codice penale
militare di pace, anch'essa sollevata per sollecitare un riesame
della giurisprudenza costituzionale e prospettata senza argomenti
ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare
di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata
dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 2, 13, 25,
secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare
di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata
dallo stesso Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt.
25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, con le
ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte