Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 2Codice penale
  • art. 237d.lgs. 360/1993
  • art. 130d.lgs. 360/1993
  • art. 5d.lgs. 360/1993
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle

norme sulla circolazione stradale) e 148, commi decimo e sedicesimo,

e 237, secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 23

febbraio 1993 ed il 5 ottobre 1993 dal Pretore di Camerino nei

procedimenti penali a carico rispettivamente di Salamah Yousef e

Sgalippa Dino, iscritte ai nn. 643 e 756 del registro ordinanze 1993

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 53,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale, relativo alla

contravvenzione di sorpasso irregolare prevista dall'art. 106, commi

settimo e undicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (vecchio

codice della strada), il Pretore di Camerino ha sollevato, con

ordinanza del 23 febbraio 1993, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto del richiamato art. 106 del

d.P.R. n. 393 del 1959 e degli artt. 148, commi decimo e sedicesimo,

e 237, comma secondo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice

della strada), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il rimettente muove dal rilievo della intervenuta

depenalizzazione della fattispecie di sorpasso irregolare dedotta nel

giudizio principale, giacché all'art. 106 (settimo e undicesimo

comma) del precedente codice ha fatto seguito, nel nuovo codice della

strada, l'art. 148 (decimo e sedicesimo comma) che disciplina il

medesimo fatto come illecito di carattere amministrativo;

che la riferita successione normativa avrebbe determinato -

prosegue il giudice a quo - il venir meno del rilievo penale del

fatto a norma dell'art. 2, secondo comma, del codice penale (per

abolitio criminis), se non fosse stato stabilito, dall'art. 237,

secondo comma, del nuovo codice della strada, che, per le violazioni

commesse prima della data di entrata in vigore del medesimo codice

(1° gennaio 1993), debbano continuare ad " ..applicarsi le sanzioni

principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti

le procedure di accertamento e di applicazione rispettivamente

previste dalle disposizioni previgenti";

che la persistente punibilità del fatto in sede penale, ad

avviso del rimettente, determinerebbe una discriminazione tra autori

di un identico tipo di illecito, diversamente sanzionati (sul piano

penale, o sul piano amministrativo) esclusivamente in ragione del

tempo di commissione della violazione; un elemento, questo, non

idoneo a giustificare la deroga all'accennato principio di cui

all'art. 2, secondo comma, del codice penale, che rappresenta il

riflesso normativo del principio di eguaglianza, per il quale il

mutato sentire del corpo sociale quale espresso nella legge

posteriore - depenalizzatrice - impone l'uniformità del trattamento

sanzionatorio di un certo tipo di fatto;

che, in base a detti rilievi, il giudice a quo conclude

individuando una ingiustificata discriminazione, a danno dell'autore

della contravvenzione devoluta alla sua cognizione, lesiva del " ..

principio di eguaglianza sostanziale di cui al secondo comma

dell'art. 3 della Costituzione";

che identica questione è stata sollevata dal medesimo Pretore

di Camerino, con ordinanza del 5 ottobre 1993, in altro giudizio

penale, anch'esso relativo alla contravvenzione di sorpasso

irregolare commessa nella vigenza del codice della strada del 1959;

che è intervenuto, nel primo dei due giudizi dinanzi a questa

Corte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha richiesto una

declaratoria di inammissibilità della questione, essendo

quest'ultima venuta meno per effetto della modifica dell'impugnato

art. 237 del nuovo codice della strada ad opera dell'art. 130 del

d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360: con la modifica il legislatore ha

chiarito che la norma sull'applicazione "ultrattiva" di procedimenti

e sanzioni ha riguardo alle sole violazioni e sanzioni

amministrative, ed ha perciò provveduto a "depenalizzare le

contravvenzioni anche per il passato".

Considerato che i giudizi dinanzi a questa Corte devono essere

riuniti, stante l'identità delle questioni sollevate dal rimettente;

che con l'art. 130, primo comma, lett. b) del d.lgs. 10

settembre 1993, n. 360, emanato in applicazione dell'art. 5 della

legge-delega 13 giugno 1991, n. 190, la norma transitoria dell'art.

237, secondo comma, del nuovo codice della strada - che stabilisce

per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo

codice la persistente applicabilità delle sanzioni, principali ed

accessorie, previste dalla disciplina anteriore - è stata

modificata, con la specificazione aggiuntiva dell'attributo

"amministrative" riferito alle sanzioni ulteriormente applicabili

nella vigenza del nuovo codice;

che detto intervento normativo è direttamente incidente sul

tema centrale dedotto nelle ordinanze di rinvio, sotto il profilo

della necessaria pregiudizialità delle questioni di

costituzionalità sollevate rispetto ai giudizi principali;

che l'accennata incidenza del dato legislativo si atteggia in

modo diversificato nei due giudizi;

che, infatti, quanto al giudizio di legittimità costituzionale

instaurato a seguito dell'ordinanza di rinvio del 23 febbraio 1993,

la specificazione sopra detta costituisce un dato normativo

successivo alla proposizione dell'incidente di costituzionalità, e

pertanto gli atti relativi a detta questione devono essere restituiti

al giudice a quo perché valuti il permanere della rilevanza della

questione alla stregua della norma sopravvenuta (una norma, peraltro,

coerente con le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimità era

uniformemente pervenuta nell'interpretazione dell'originario art. 237

citato, già nell'immediatezza della vigenza del nuovo codice);

che, quanto al giudizio di legittimità costituzionale instaurato

con l'ordinanza del 5 ottobre 1993, la modifica di cui al d.lgs. n.

360 del 1993 costituisce un dato normativo precedente la stessa

proposizione dell'incidente di costituzionalità, giacché il

richiamato testo correttivo è stato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993 (suppl. ord. n. 86), ed è

entrato in vigore il 1° ottobre 1993 (art. 132 del medesimo d.lgs. n.

360 del 1993);

che, non tenendo conto il rimettente della effettiva

formulazione della norma impugnata al tempo della proposizione della

questione, questa va dichiarata manifestamente inammissibile per

difetto di rilevanza (ordd. n. 21 del 1990, n. 31 del 1989).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 106

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla

circolazione stradale) e 148, decimo e sedicesimo comma, e 237,

secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), sollevata dal Pretore di Camerino, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, con ordinanza del 5 ottobre 1993;

ordina la restituzione al Pretore di Camerino degli atti

relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli articoli sopraindicati, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza del 23 febbraio 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte