Art. 106
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1959
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) e 148, decimo e sedicesimo comma, e 237, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Pretore di Camerino…
ECLI:IT:COST:1994:238 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art106 · fonte su Normattiva