Ordinanza n. 238/2001
Altra decisione · depositata il 06/07/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 341/1990
- art. 17legge 127/1997
usata come parametro
citata
- art. 5legge 264/1999
- art. 1legge 264/1999
- art. 2legge 264/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal
tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti
proposti da Fulvio Bustreo e altri contro il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e altri,
iscritta al n. 726 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel
corso di un giudizio cautelare relativo a provvedimenti di diniego
dell'iscrizione dei ricorrenti a facoltà universitarie o a corsi di
diploma universitario (nella specie, odontoiatria e fisioterapia), ha
sollevato, con ordinanza del 15 dicembre 1997, in riferimento agli
artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del "principio
costituzionale della riserva di legge", questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,
n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come
modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che
ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione
degli accessi a taluni corsi universitari;
che il rimettente ritiene la questione rilevante, anche nella
fase cautelare, trattandosi di ricorsi promossi da studenti non
ammessi alla immatricolazione al primo anno (1997-98) dei corsi, per
i quali l'amministrazione ha dettato il decreto ministeriale
21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di
accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di
orientamento) e le università hanno stabilito un numero massimo di
iscrizioni;
che, secondo le ordinanze di rimessione, in base agli
artt. 33 e 34 della Costituzione, sussisterebbe una riserva relativa
di legge in materia di diritto allo studio, anche universitario;
riserva che, pur non precludendo al legislatore ordinario di
demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, tuttavia
consentirebbe ciò soltanto previa determinazione, da parte del
legislatore medesimo, di una serie di precetti idonei a vincolare e
indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa
individuazione delle linee essenziali della disciplina;
che - osserva il rimettente - la disposizione censurata, al
contrario, conferisce al Ministro dell'università il potere di
determinare la limitazione degli accessi all'istruzione
universitaria, senza alcuna previa fissazione dei principi generali
della disciplina e anzi attribuendo al Ministro stesso il compito di
definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica
amministrazione (il consiglio universitario nazionale), i criteri
generali per la regolamentazione dell'accesso: ciò che sarebbe in
contrasto con il principio della riserva di legge e comporterebbe
altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo
studio, di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha rilevato che i dubbi di
costituzionalità sollevati sono superati, nel merito, dalla
pronuncia n. 383 del 1998 con cui questa Corte ha dichiarato
l'infondatezza di identiche questioni, e che ha osservato inoltre, in
una successiva memoria, che, recependo l'invito formulato in quella
decisione, il legislatore ha introdotto una nuova normativa in
materia di accessi all'università con la legge 2 agosto 1999,
n. 264, il cui art. 5, in particolare, stabilisce una sanatoria delle
posizioni degli studenti iscritti con riserva ai corsi degli anni
accademici precedenti per effetto di provvedimenti cautelari adottati
in sede giurisdizionale, concludendo per un riesame della rilevanza
della questione da parte del giudice rimettente, stante la disciplina
sopravvenuta, e comunque per l'infondatezza della questione medesima.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione
(emessa nell'anno 1997, ma pervenuta a questa Corte nel 2000), è
sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di
accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e 2) la
programmazione a livello nazionale e di singole università degli
accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono
una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative,
dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le università devono
attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai
medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina
transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai
corsi negli anni accademici precedenti in virtù di ordinanze
cautelari emesse dai giudici amministrativi anteriormente alla data
di entrata in vigore della medesima legge, o che siano comunque stati
ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;
che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove
disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno
dato origine alla presente questione di costituzionalità (v.,
analogamente, le ordinanze di questa Corte numeri 36 del 2001; 548,
486, 269 e 142 del 2000; 411 e 408 del 1999);
che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione
medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte