Ordinanza n. 239/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 605/1908
- art. 1legge 63/1952
- art. 1legge 105/1908
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
22 marzo 1908, n. 105, come modificato dalla legge 11 febbraio 1952,
n. 63 (Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105,
sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai) promosso con
ordinanza emessa il 14 marzo 1986 dal Pretore di Bassano del Grappa
nei procedimenti penali riuniti a carico di Giacobbo Silvio ed altro
iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1986 il giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che
1. - Con ordinanza emessa il 14 marzo 1986 (notificata il 22 aprile
e comunicata l'8 maggio successivi; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 58, 1ª serie speciale, del 10 dicembre 1986 e iscritta
al n. 705 reg. ord. 1986) nei procedimenti penali a carico di
Giacobbo Silvio e Bordignon Edda imputati del reato previsto
dall'art. un. l. 16 ottobre 1962, n. 1488 per aver adibito al lavoro
notturno in panificio sei dipendenti il primo dei tre dipendenti la
seconda, il Pretore di Bassano del Grappa sollevò questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 105,
come modificato dalla l. 11 febbraio 1952 n. 63, nella parte in cui
vieta il lavoro notturno nello spazio temporale eccessivo tra le ore
21 e le ore 4 per i maggiori di età per contrasto con gli artt. 3 e
41 Cost.
2. - Avanti la Corte nessuno degli imputati si è costituito né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che
Con sent. 24 luglio 1986 n. 111 la proposta questione è stata
dichiarata non fondata né il giudice a quo adduce argomenti che
pongono in forse la motivazione in allora svolta dalla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 605 modificato in
virtù dell'art. 1 l. 11 febbraio 1952, n. 63 (Modificazioni alla
legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei
fornai), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. dal Pretore
di Bassano del Grappa con ord. 14 marzo 1986 (n. 705/1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte