Ordinanza n. 239/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 213/1971
- art. 82r.d. 1631/1938
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri
ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre
1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al
decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17
gennaio 1968, n. 4), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1988
dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso
proposto da Mandelli Franco ed altri contro l'Università degli Studi
di Roma ed altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha
sollevato, con ordinanza emessa il 21 marzo 1988, questione di
legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della
Costituzione, dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213;
che il giudice a quo osserva come l'indennità oggetto della
denunziata previsione (corrisposta, a favore del personale medico
universitario che svolga anche attività assistenziale, in misura non
superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico
a quello del personale medico ospedaliero di pari funzione ed
anzianità) si sia in concreto ridotta, sino ad azzerarsi, in
conseguenza dell'aumento delle retribuzioni dei medici ospedalieri,
onde la norma è censurata nella parte in cui si risolve in
un'inadeguata (ed insussistente) differenziazione del trattamento
retributivo dei docenti universitari di medicina - tenuti a svolgere
anche attività assistenziale ai malati - rispetto a quello degli
altri professori universitari;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per
la declaratoria d'inammissibilità, ovvero d'infondatezza;
Considerato che il giudice a quo pone a confronto situazioni del
tutto diverse dubitando della legittimità costituzionale del sistema
retributivo dei docenti universitari di medicina tenuti a svolgere
attività assistenziale, rispetto agli altri professori universitari;
che, a riguardo, questa Corte, sul rilievo sostanziale della
intrinseca compenetrazione tra funzioni didattico-scientifiche ed
attività assistenziali e della conseguente unitarietà dei contenuti
del rapporto d'impiego, ha escluso la possibilità di assumere a
tertium comparationis la posizione dei docenti appartenenti ad altre
facoltà (cfr. sentenza n. 126 del 1981 ed ordinanza n. 673 del
1988);
che, parimenti, la Corte, premessa la discrezionalità del
legislatore nello stabilire e variare nel tempo il sistema di
attribuzione del compenso destinato a remunerare il maggior impegno,
ha, nella citata sentenza, sottolineato la ratio perequatrice
dell'impugnato art. 4;
che l'attuale venir meno di siffatta funzione livellatrice
dell'indennità prevista dalla norma censurata è circostanza di mero
fatto, del tutto contingente e riferibile alla dinamica retributiva
della categoria assunta a termine di riferimento;
che la questione è, pertanto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213
(Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui
all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della
Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre
1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte