Ordinanza n. 239/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 11d.P.R. 1035/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma
settimo, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6
(Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e
norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari),
promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1989 dalla Corte di
Cassazione - Sezioni unite civili sul ricorso proposto da Balestra
Anna contro Comune di Triora iscritta al n. 59 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Corte di cassazione, sezioni unite civili, con
ordinanza in data 14 dicembre 1989, pervenuta il 28 gennaio 1991, ha
sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 7, della legge
della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, nella parte in cui
dispone che tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento
o la decadenza dell'assegnazione di un alloggio di edilizia economica
sono ricorribili dinanzi al Pretore, ai sensi delle norme statali
contenute negli ultimi tre commi dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035;
che non si sono costituite le parti ne ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che questa Corte, decidendo sulla medesima questione,
già sollevata con ordinanza del Pretore di Genova, ha, con la
sentenza n. 594 del 1990, dichiarato l'illegittimità costituzionale
della norma impugnata proprio nella parte oggetto della censura;
che, pertanto, la questione ora in esame deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 7, della legge della
Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e
competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il
controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), sollevata,
in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dalla Corte di
cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte