Ordinanza n. 239/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice
di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio 1999
dal Tribunale di Genova nel procedimento civile Alberici Enrica
contro Banca Nazionale dell'Agricoltura, iscritta al n. 361 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1999, e il 25
ottobre 1999 dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano nel
procedimento civile Oreggia Vincenzo contro Barry Callebaut Belgium
n. v., iscritta al n. 720 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 23
gennaio 1999, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli articoli 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma,
del codice di procedura civile, nella parte in cui fa decorrere il
termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla
notificazione dell'opposizione anziché dalla restituzione
dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la
conoscenza dell'inizio del decorso del termine;
che tale sistema normativo, ad avviso del giudice a quo non
sarebbe conforme a Costituzione, in quanto equipara situazioni
diverse e configura una limitazione del diritto di difesa
dell'opponente, al quale invece dovrebbero essere assicurate idonee
garanzie difensive anche in ordine alla disciplina temporale della
costituzione in giudizio;
che, in relazione al termine per la costituzione in giudizio,
non sarebbe giustificato il medesimo trattamento dell'attore nel
processo ordinario e in quello di opposizione a decreto ingiuntivo,
stante la difformità sostanziale della posizione di tali parti, sia
perché nel procedimento monitorio l'attore è sostanzialmente
convenuto, essendo destinatario di un provvedimento emesso senza che
egli sia stato sentito, sia perché deve tenersi conto delle
conseguenze della mancata costituzione in termini, che
nell'opposizione a decreto ingiuntivo sono rappresentate dalla
dichiarazione di esecutorietà del decreto e dalla inammissibilità
della prosecuzione del giudizio;
che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel
quale l'opponente si sia avvalso della facoltà di ridurre alla metà
il termine di comparizione, possono verificarsi, a parere del
rimettente, effetti gravemente pregiudizievoli a causa non solo della
brevità del termine e della eventualità che esso scada quando
l'opponente non ha avuto ancora conoscenza della notifica ma anche
delle conseguenze della tardiva costituzione, che comporta il
passaggio in giudicato di un provvedimento reso in assenza di
contraddittorio;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
affermando che la questione è inammissibile e infondata, in quanto
l'effetto riduttivo del termine, non irragionevole in relazione alle
esigenze di speditezza e di tutela delle posizioni giuridiche
soggettive che caratterizzano il procedimento monitorio, è
determinato da una scelta dello stesso attore in opposizione;
che analoga questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli articoli 645, secondo comma, 165, primo
comma, e 647 del codice di procedura civile è stata sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice
istruttore presso il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 25
ottobre 1999;
che, ad avviso del giudice a quo il ridotto termine di cinque
giorni per la costituzione dell'opponente, decorrente dalla notifica
dell'opposizione, non consentirebbe al medesimo sufficienti
possibilità di evitare la decadenza, poiché la restituzione da
parte dell'ufficiale giudiziario dell'originale degli atti notificati
non sempre avviene in breve termine, soprattutto quando la notifica
sia eseguita a mezzo posta;
che tale assetto normativo determinerebbe pertanto una
compressione del diritto di difesa dell'opponente, il quale,
costituendosi tardivamente, subirebbe conseguenze ben più gravi
rispetto a quelle previste per l'attore nel procedimento ordinario;
che il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale
in tema di decorrenza del termine di riassunzione del processo, per
sottolineare come sia stata costantemente privilegiata la conoscenza
reale rispetto a quella presunta, allorché l'esercizio di un potere
o di una facoltà processuale sia connesso alla conoscenza di un
fatto o di un atto giuridico;
che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, concludendo per l'inammissibilità o
l'infondatezza della questione;
Considerato che l'identità delle questioni sollevate dai
rimettenti consente la riunione dei procedimenti;
che le censure hanno ad oggetto la disciplina della
costituzione in giudizio dell'opponente a decreto ingiuntivo, la
quale disciplina fa decorrere il termine di costituzione dalla
notifica dell'opposizione, anziché dalla restituzione dell'originale
notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza
dell'inizio del decorso del termine;
che, come sostengono i rimettenti, nell'ipotesi di riduzione
del termine di comparizione - cui è correlata la riduzione del
termine di costituzione - l'opponente potrebbe venire a conoscenza
della eseguita notifica quando il termine di costituzione, già di
per sé particolarmente breve, sia ormai scaduto e sarebbe perciò
pregiudicato dagli effetti della tardiva costituzione, consistenti
nella inammissibilità dell'opposizione e nella esecutorietà del
decreto ingiuntivo;
che, ad avviso dei giudici a quibus tale disciplina
determinerebbe anzitutto una disparità di trattamento, sotto il
profilo della equiparazione di situazioni diverse, poiché la
medesima inosservanza del termine di costituzione da parte
dell'attore produrrebbe effetti ben più gravi nell'opposizione a
decreto ingiuntivo rispetto alle conseguenze che si verificano nel
procedimento ordinario, nel quale la citata inosservanza del termine
non precluderebbe la tutela giurisdizionale;
che la dedotta disparità di trattamento si basa sul
raffronto di situazioni tra loro non comparabili, in quanto il
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo presenta nella fase
introduttiva caratteristiche comuni non già all'ordinario processo
di cognizione quanto piuttosto al giudizio di impugnazione, tant'è
vero che un'ipotesi similare a quella denunciata si verifica
allorché l'appellante chieda la riduzione dei termini di
comparizione e sia perciò tenuto a costituirsi nel termine di cinque
giorni dalla notifica dell'atto di citazione, a pena di
improcedibilità dell'appello e con le conseguenze derivanti dal
passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
che i giudici a quibus lamentano inoltre la lesione del
diritto di difesa dell'opponente a decreto ingiuntivo, cui non
sarebbe garantita la possibilità di conoscere il momento iniziale di
decorrenza del termine di costituzione;
che le pronunce richiamate dai rimettenti - con le quali
questa Corte ha affermato che la garanzia riconosciuta dall'art. 24
della Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento
iniziale di decorrenza di un termine, al fine di assicurarne
all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza - riguardano
discipline normative che fissavano la decorrenza di un termine di
decadenza in relazione alla data della pronuncia, del deposito o
dell'affissione di un provvedimento, anziché dalla comunicazione di
esso all'interessato, e che, pertanto, sono state ritenute non
conformi al citato principio costituzionale;
che il medesimo principio non è però invocabile nella
fattispecie, nella quale è lo stesso opponente a porre le premesse
per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della
facoltà di dimidiare il termine di comparizione;
che, in particolare, il debitore ingiunto, il quale decida di
abbreviare i tempi di instaurazione del contraddittorio, è
certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a
tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano
alla tardiva costituzione in giudizio;
che, quindi, sotto tale profilo, è insussistente la
lamentata lesione del diritto di difesa;
che, infine, la soluzione auspicata dai rimettenti, i quali
vorrebbero far decorrere il termine di costituzione dell'opponente
"dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui
possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del
termine", introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta
incertezza per l'impossibilità di controllo da parte del giudice,
non essendo accertabile, in difetto di specifica previsione
normativa, il momento della conoscenza o conoscibilità dell'avvenuta
notifica;
che la questione deve pertanto dichiararsi manifestamente
infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645,
secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Genova e dal giudice istruttore presso
il tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte