Ordinanza n. 239/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52Riscossione imposte sul reddito
- art. 16d.lgs. 46/1999
usata come parametro
citata
- art. 619Codice di procedura civile
- art. 1legge 337/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo
comma, lettera a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza
emessa il 15 marzo 2000 dal Tribunale di Milano nel procedimento di
esecuzione proposto da Donatella Gandola contro l'Esazione Tributi
s.p.a. ed altro, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 15 marzo del 2000, pervenuta alla
Corte il 29 settembre 2000, il tribunale di Milano, investito di
un'opposizione di terzo ad esecuzione esattoriale, ha sollevato - in
riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a)
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), nel testo vigente prima della
sostituzione dell'intero titolo II (artt. da 45 a 90) del suddetto
d.P.R. operata dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a
norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), "nella
parte in cui non consente al terzo convivente del debitore di
proporre opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. qualora i beni di
cui assuma di essere proprietario siano dallo stesso stati acquistati
ad una precedente vendita esattoriale";
che - secondo quanto riferisce il tribunale - l'opponente,
premesso di essere da tempo convivente con il debitore, ha proposto
opposizione all'esecuzione esattoriale contro di lui intrapresa,
qualificandosi proprietaria dei beni pignorati "presso la comune
abitazione" avendoli acquistati ad un'asta esattoriale a carico dello
stesso convivente;
che, secondo l'opponente, tale acquisto le aveva consentito
di rientrare in possesso dei beni, la cui proprietà - pur già
esistente - non aveva potuto provare all'atto della prima esecuzione;
che - ad avviso del remittente - il ricorso dovrebbe essere
dichiarato inammissibile ai sensi della norma impugnata, che mira ad
evitare che il debitore "riacquisti i beni per interposta persona e
ne ritorni nella piena disponibilità ricollocandoli nella sua
abitazione";
che, tuttavia, sembra al rimettente che, una volta
considerato che, nel caso in cui (come nella specie) acquirente dei
beni all'asta esattoriale sia una persona convivente con il debitore,
i beni stessi vengono ricollocati in un'abitazione comune, la
presunzione che sia stato lo stesso debitore a riacquistarli per
interposta persona non potrebbe operare automaticamente, "potendosi
invece ipotizzare che questo sia l'unico modo per il convivente per
rientrare in possesso dei beni";
che il rimettente ne desume il contrasto della norma
impugnata ("ora riprodotta nell'art. 58, secondo comma, del d.lgs.
46/1999") con gli artt. 24 e 42 Cost., "in quanto priverebbe il
convivente proprietario dei beni già pignorati di rientrare in
possesso degli stessi, riacquistandoli, e di opporre all'esattore la
prova della proprietà";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella
quale rileva che l'ordinanza non precisa se il giudizio a quo sia
stato introdotto prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46
del 1999, e comunque sostiene l'infondatezza della questione.
Considerato che il rimettente ha impugnato la norma dell'art. 52,
secondo comma, lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo
vigente prima che l'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999 sostituisse
l'intero titolo II del d.P.R. e collocasse la nuova disciplina delle
opposizioni di terzi all'esecuzione esattoriale nel riscritto
art. 58, secondo comma, dello stesso d.P.R. del 1973;
che di tale sostituzione il rimettente è consapevole, come
emerge da un espresso rilievo dell'ordinanza;
che alle procedure esecutive in corso al 1° luglio 1999 (data
di entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999) sono applicabili, ai
sensi dell'art. 36, comma 9, del medesimo decreto, le norme vigenti
anteriormente;
che il rimettente non precisa in alcun modo le ragioni per le
quali nel giudizio a quo dovrebbe trovare applicazione la norma
vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46 del 1999,
ed in particolare non indica la data in cui la procedura esecutiva si
sarebbe instaurata;
che soltanto se questa data fosse anteriore al 1° luglio 1999
l'opposizione oggetto del giudizio sarebbe regolata dalla norma
censurata (cfr. ordinanza n. 28 del 2001);
che, pertanto, l'ordinanza di rimessione difetta
dell'indicazione di un elemento relativo all'oggetto del giudizio a
quo, necessario per valutare se il remittente debba fare applicazione
della norma denunciata o di quella che l'ha sostituita dal 1° luglio
1999;
che, in conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a)
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e
42 della Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte