Ordinanza n. 24/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 569Codice di procedura penale
- art. 443Codice di procedura penale
- art. 623Codice di procedura penale
- art. 2Codice di procedura penale
- art. 73Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16
dicembre 1996 dalla Corte di cassazione, nel procedimento penale a
carico di Franceschi Giovanni, iscritta al n. 432 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella Camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, del
codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia disposto il
rinvio al giudice di primo grado quando il mancato appello della
parte non ricorrente sia stato condizionato dal vizio della sentenza
impugnata;
che nel caso di specie l'imputato era stato condannato dal
tribunale a seguito di giudizio abbreviato per il delitto di illecita
detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e il
procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso per cassazione
per violazione di legge, lamentando che era stata irrogata una pena
illegale, perché al di sotto dei minimi previsti dalla legge;
che, in particolare, dall'ordinanza di rimessione risulta che il
tribunale, nonostante avesse escluso l'attenuante di cui all'art.
73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), aveva applicato sulla pena base riduzioni di pena
superiori a quelle consentite dalla legge in riferimento alle
attenuanti concesse e alla diminuente conseguente al giudizio
abbreviato;
che il giudice rimettente - qualificato il ricorso del pubblico
ministero, relativo alla misura della pena, come ricorso immediato (o
per saltum), e preso atto del mancato appello dell'imputato a causa
dell'errore e della mancanza di interesse determinati dal vizio della
sentenza - rileva che, a causa dell'espresso divieto posto dall'art.
569, comma 4, cod. proc. pen. di disporre, a seguito di pronuncia di
annullamento con rinvio, la trasmissione degli atti al giudice di
primo grado, "la parte non appellante si vede privata d'un grado di
giurisdizione e resa inerte, di fronte ad un giudizio di rinvio
fatalmente rivolto all'approdo di una reformatio in pejus dal
giudicato parziale maturatosi nei suoi confronti" sull'omessa
concessione dell'attenuante speciale;
che tale conseguenza determinerebbe appunto la denunciata
violazione del diritto di difesa della parte non appellante, privata
di un grado di giurisdizione, nonché del principio di eguaglianza,
in quanto, a differenza del pubblico ministero, portatore
dell'astratta esigenza della corretta applicazione della legge,
l'imputato nel caso di specie risulterebbe privo dell'interesse ad
impugnare, non potendo "erigersi a paladino dell'ortodossia giuridica
contra se ipsum";
Considerato che nel caso di specie, come emerge dalla stessa
ordinanza di rimessione, il ricorso del pubblico ministero aveva per
oggetto la sola entità della pena inflitta a seguito di giudizio
abbreviato;
che si trattava di una sentenza avverso la quale il pubblico
ministero, a norma dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., non
poteva proporre appello, ma esperire solo il rimedio del ricorso per
cassazione ex articoli 606, comma 2, e 608, comma 2, cod. proc. pen.,
relativo al ricorso del procuratore della Repubblica presso il
tribunale nei confronti di ogni sentenza inappellabile;
che nel caso in esame il ricorso proposto dal pubblico ministero
non è dunque qualificabile come ricorso immediato ai sensi dell'art.
569 cod. proc. pen., istituto che attribuisce la facoltà di proporre
direttamente ricorso per cassazione solo alla parte che ha il diritto
di appellare la sentenza di primo grado;
che nel giudizio a quo non è pertanto applicabile la norma di
cui viene denunciata l'illegittimità costituzionale, bensì la
disciplina prevista in via generale in caso di annullamento con
rinvio e, in particolare, l'art. 623, comma 1, lettera c), cod. proc.
pen., che in caso di annullamento di una sentenza del tribunale
dispone il rinvio del giudizio ad un'altra sezione dello stesso
tribunale o, in mancanza, al tribunale più vicino;
che la questione sollevata dal giudice rimettente va quindi
dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte