Ordinanza n. 240/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 699/1967
- art. 11legge 699/1967
- art. 21legge 699/1967
usata come parametro
- art. 38Costituzione
- art. 3legge 903/1977
- art. 11legge 903/1977
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
di cui agli artt. 10, 11 e 21 della legge 6 agosto 1967 n. 699
(Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni
straordinari al personale del lotto"), promosso con l'ordinanza emessa
il 16 novembre 1978 dal Pretore di Genova su ricorso proposto da Bardi
Alfredo c/ Ministero delle Finanze ed altro iscritta al n. 102 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 102 dell'anno 1979.
Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Genova in
funzione di giudice del lavoro ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 21
della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo
trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto")
nella parte in cui prevede che l'assegno vitalizio di riversibilità
venga corrisposto solo alla moglie e non anche al marito superstite.
Rilevato che il caso è stato prospettato sotto il profilo della
violazione degli artt. 3 (primo comma), 37 e 38 della Costituzione
poiché - pur in presenza della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che ha
equiparato i coniugi per i fini di cui in fattispecie - le più
favorevoli norme (art. 11) avrebbero efficacia solo a far tempo
dall'entrata in vigore della legge medesima.
Considerato che la posizione del vedovo risulta parificata, anche
retroattivamente, a quella della vedova (sentenza di questa Corte n. 6
del 1980), restando priva così la questione di base normativa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 21
della legge 6 agosto 1967 n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo
trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto")
sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 (primo comma), 37 e 38 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte